Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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della data di nascita nonché del luogo di attinenza o della cittadinanza (la lettera b corrisponde all’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge sugli avvocati del 23 giugno 200026). Vi si aggiungono indicazioni sulla raggiungibilità nonché, se c’è, il cognome e nome del datore di lavoro.

Secondo il capoverso 2 l’Istituto può iscrivere altre indicazioni d’interesse pubblico. Lo scopo principale del registro è di permettere alle persone e alle imprese innovative di scegliere in modo facile e sicuro un fornitore di servizi professionalmente qualificato. In particolare il caso in cui l’Istituto fu autorizzato a escludere come rappresentante una persona la cui etica professionale aveva dato adito a reclami (cfr. art. 48b LBI27, n. 2.6), illustra il senso profondo dell’iscrizione di un consulente in brevetti nel registro e il fatto che un’osservazione nel registro potrebbe essere d’interesse pubblico. Perlomeno nei casi in cui il DFGP, fondandosi sull’articolo 48b capoverso 1 lettera c LBI, ordina la pubblicazione di una sanzione, la relativa iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti non dovrebbe creare problemi dal profilo della protezione dei dati.

Affinché il registro possa essere continuamente aggiornato, il capoverso 3 obbliga i consulenti in brevetti iscritti nel registro a comunicare senza indugio all’IPI ogni cambiamento che li riguarda.

Se constata che una condizione per l’iscrizione nel registro non è più soddisfatta oppure che il consulente in brevetti in questione è deceduto, l’IPI procede d’ufficio alla cancellazione dell’iscrizione.

Art. 14 Pubblicità del registro; consultazione degli atti

Soltanto se è pubblico il registro dei consulenti in brevetti può creare l’auspicata trasparenza: il capoverso 1 statuisce pertanto un diritto generale alla consultazione del registro; parimenti si possono chiedere informazioni sul suo contenuto all’IPI. Per facilitare ulteriormente la consultazione del registro l’IPI può renderne accessibile il contenuto in Internet online (cpv. 2).

Il capoverso 3 disciplina la consultazione del fascicolo degli atti dei consulenti in brevetti iscritti. Crea un equo equilibrio fra gli interessi del titolare e quelli della persona che intende consultare gli atti: da un canto ogni persona ha il diritto di consultare gli atti senza dover per questo dimostrare di avere un interesse particolare. Dall’altro, l’accesso è garantito soltanto nella misura in cui non pregiudichi la sfera privata del consulente in brevetti. Per cui segnatamente le pagelle e i certificati di lavoro non possono essere resi accessibili o devono essere esclusi dalla consultazione, a meno che, in via eccezionale, sia dimostrato un interesse prevalente alla consultazione.

26 RS 935.61

27 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.