Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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La circostanza che i consulenti svizzeri in brevetti incontrano ostacoli per accedere alla professione di consulente in brevetti negli Stati UE/AELS ha come conseguenza che spesso, oltre al rappresentante svizzero, sono convocati consulenti in brevetti o avvocati stranieri. I costi supplementari sono a carico del rappresentato. Il conseguente rincaro del servizio rappresenta un ostacolo finanziario supplementare per l’inventore indipendente e per le PMI.

«Attorney-client privilege»

Nell’ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti il consulente in brevetti viene a conoscenza di informazioni confidenziali della sua clientela o – nel caso di un consulente in brevetti aziendali – di persone all’interno dell’azienda. Tali informazioni hanno spesso un’enorme importanza economica; il cliente o l’azienda ha pertanto un interesse capitale a che terzi non vengano a conoscenza di tali informazioni.

All’estero è tenuto conto dell’interesse al segreto su informazioni confidenziali mediante la statuizione materiale di un obbligo del segreto per il consulente in brevetti, rafforzato sotto il profilo procedurale dal diritto di non deporre.

Sotto questo aspetto la situazione negli Stati Uniti d’America è particolare. La protezione delle informazioni confidenziali nella procedura civile è assicurata da vari privilegi, in particolare dall’«attorney-client privilege». Esso protegge la comunicazione che ha come contenuto una consulenza giuridica fra l’avvocato e il suo mandante. È inteso come barriera processuale contro la possibilità delle parti a una procedura civile di ottenere una deposizione del testimone o la rivelazione di documenti. Il privilegio si fonda essenzialmente sulla prassi dei giudici di prima istanza. Tale prassi non è tuttavia né coerente né unitaria. Vi sono concordanze unicamente per quanto attiene ai principi elementari del privilegio.

L’«attorney-client privilege» si applica agli avvocati autorizzati dinanzi a un tribunale degli Stati Uniti d’America. È parimenti applicabile agli specialisti in brevetti che sono anche avvocati («patent attorneys»). Negli Stati Uniti d’America quest’ultimo gruppo costituisce la maggioranza delle persone attive come consulenti in questo settore del diritto. Per gli specialisti in brevetti che sono sì autorizzati presso l’Ufficio dei brevetti degli Stati Uniti d’America, ma che non sono avvocati («patent agents»), l’applicabilità dell’«attorney-client privilege» non è del tutto chiara nella giurisprudenza. I giudici hanno punti di vista diversi. Non vi è nemmeno unità di dottrina sulla descrizione dei contenuti delle comunicazioni che devono essere liberate dall’obbligo della pubblicità. La tendenza è di non accordare il privilegio a ogni comunicazione attinente alla consulenza e alla rappresentanza in materia di brevetti, in particolare nemmeno a ogni comunicazione fatta all’Ufficio dei brevetti degli Stati Uniti d’America. Secondo tale tendenza sono protette soltanto le informazioni confidenziali scambiate fra lo specialista in brevetti e il suo cliente nell’ambito di una consulenza giuridica in merito una controversia giudiziaria.

La maggioranza dei giudici di prima istanza riconosce che la comunicazione in questione possa essere protetta dall’obbligo della pubblicità in una procedura civile anche nei casi di una consulenza in materia di brevetti all’estero. Dalla prassi non è tuttavia possibile dedurre principi unitari per quanto riguarda le circostanze e le modalità. Alcuni giudici applicano per cortesia regole nazionali, a patto che il contenuto della comunicazione tocchi soltanto interessi dei Paesi coinvolti e non quelli degli Stati Uniti d’America. Secondo un altro approccio, più funzionale, i giudici