Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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coloro che hanno studiato diritto come seconda materia possono già aver acquisito una parte del sapere professionale, per cui per loro si potrebbe proporre un percorso di perfezionamento abbreviato o limitato ad alcuni punti.
Art. 7 Diplomi di perfezionamento esteri riconosciuti
L’articolo 7 disciplina, in analogia con l’articolo 5, il riconoscimento dei diplomi di perfezionamento esteri. Per le spiegazioni si rinvia pertanto a quelle sull’articolo 5.
La competenza di riconoscere percorsi di perfezionamento non spetta soltanto alla Confederazione e ai Cantoni. Presumibilmente non sarà disciplinata in maniera uniforme nemmeno nella legge quadro sulle istituzioni universitarie. Al momento si sta pensando a una legge sul perfezionamento. Nell’attuazione della presente legge si dovranno pertanto considerare gli sviluppi in corso di dette leggi.
Art. 8 Accreditamento di scuole universitarie e percorsi di perfezionamento
In futuro sia l’accreditamento istituzionale delle scuole universitarie svizzere, sia l’accreditamento di percorsi di perfezionamento saranno retti dalla legge quadro sulle istituzioni universitarie. Il previsto Consiglio d’accreditamento sarà l’autorità competente in materia d’accreditamento. L’Organo d’accreditamento e di garanzia della qualità si occuperà dell’esame delle domande d’accreditamento all’attenzione del Consiglio d’accreditamento. La legge quadro sulle istituzioni universitarie definirà parimenti la procedura.
Art. 9 Attività pratica
Chi chiede l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti deve fare per almeno tre anni un’esperienza pratica sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto o di una persona con una qualificazione equivalente (cpv. 1 in combinato disposto con art. 2 cpv. 2 lett. c). Una tale esperienza è indispensabile perché una gran parte del sapere di cui deve disporre un consulente in brevetti può essere acquisita unicamente grazie all’attività pratica.
Visto che l’attività del consulente in brevetti diventa sempre più internazionale, in linea di principio, l’esperienza professionale può essere acquisita anche all’estero. In ogni caso occorre tuttavia fare in modo che almeno un anno dell’attività pratica sia in una relazione sufficiente con la Svizzera (cpv. 2).
Il Consiglio federale disciplinerà, d’intesa con le cerchie interessate, le modalità dell’attività pratica (in particolare gli obiettivi e i contenuti, i requisiti delle persone incaricate della vigilanza pur non essendo iscritte nel registro dei consulenti in brevetti o la relazione con la Svizzera) nelle disposizioni esecutive (cpv. 3). Per quanto riguarda la sufficiente relazione dell’attività pratica con la Svizzera, occorrerà esigere un minimo di attività di consulenza e di rappresentanza nelle procedure nazionali. Infatti è troppo semplicistico stabilire che un anno dell’attività pratica deve essere svolta presso un consulente in brevetti operante in Svizzera. In tal modo la relazione con le procedure svizzere non è ancora sufficientemente assicurata: il consulente in brevetti potrebbe per esempio essere attivo come rappresentante unicamente dinanzi all’UEB oppure come consulente unicamente in procedure riguardanti domande internazionali. Viceversa si potrebbe immaginare un consulente