Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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(attualmente) applicabile la Direttiva 89/48/CEE7. Tale direttiva contempla un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie. Presuppone il riconoscimento dei diplomi secondo il principio della fiducia reciproca nella formazione e non in base a un precedente coordinamento dei curricula di studio. La Direttiva 89/48/CEE dà per scontato che la formazione negli Stati contraenti così come i diplomi di Stati terzi che uno Stato contraente ha riconosciuto sono sostanzialmente equivalenti. Se un cittadino di uno Stato contraente ha conseguito un diploma che lo abilita a esercitare la relativa professione in un altro Stato contraente, si tratta di un’equivalenza sostanziale della formazione. Sempre che la professione in questione non sia disciplinata nel Paese d’origine, tale equivalenza sostanziale è parimenti data se il cittadino dello Stato contraente dispone di un attestato di formazione dal quale risulta che ha assolto uno studio della durata di almeno tre anni e che, negli ultimi dieci anni, ha esercitato tale professione a tempo pieno per almeno due anni. Contrariamente a quanto avviene secondo le direttive settoriali, il riconoscimento secondo la Direttiva 89/48/CEE non è automatico. Esiste tuttavia l’obbligo di riconoscere l’attestato di capacità professionale, quando il richiedente possiede le necessarie qualificazioni nel suo Stato d’origine. Poiché in tali settori la formazione non è coordinata, gli Stati contraenti sono tuttavia liberi di prevedere, quando constatano differenze sostanziali per quanto riguarda la durata e il contenuto della formazione, i cosiddetti provvedimenti di compensazione. Fanno parte di tali provvedimenti, per esempio la prova dell’esperienza professionale oppure un tirocinio di adattamento o un esame d’idoneità.
Sulla professione di consulente in brevetti non esistono direttive settoriali. Il riconoscimento delle qualificazioni professionali è pertanto retto dalla Direttiva 89/48/CEE. Da quanto esposto risulta dunque che i diplomi e gli attestati di formazione di consulente in brevetti, che abilitano all’esercizio della professione nello Stato d’origine, devono essere riconosciuti come sostanzialmente equivalenti dagli Stati contraenti. Se tuttavia vi sono differenze importanti nei requisiti che abilitano all’esercizio della professione, gli Stati contraenti possono esigere i provvedimenti di compensazione di cui sopra.
La Direttiva 89/48/CEE sarà abrogata con effetto al 20 ottobre 2007 e sostituita dalla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali8. Questa nuova direttiva è applicabile a tutte le professioni disciplinate ed è intesa a uniformare, riordinare e inasprire i principi vigenti. Il sistema di riconoscimento europeo rimane fondamentalmente lo stesso.
7 Direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni (GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1).
8 GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.