Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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denominazione professionale presuppone che le condizioni di cui al capoverso 2 siano adempite e che l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti sia avvenuta.
Il capoverso 2 definisce le condizioni che autorizzano l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti e il porto della denominazione professionale protetta. Sono richiesti un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria, un diploma di perfezionamento riconosciuto nel campo del diritto dei beni immateriali e un’attività pratica di almeno tre anni (lett. a–c). Gli articoli 4–9 precisano tali requisiti. Le qualificazioni professionali richieste rispecchiano i requisiti necessari per una consulenza competente in materia di brevetti: il consulente in brevetti funge da mediatore fra l’inventore con formazione tecnico-scientifica da una parte e lo specialista di diritto dall’altra. Una profonda comprensione delle implicazioni di un’invenzione con le scienze naturali è indispensabile per formulare con parole per lo più generali nella domanda di brevetto l’essenza dell’invenzione e poter così assicurare una protezione effettiva grazie al brevetto. Se vuole consigliare in maniera competente e circostanziata i suoi clienti, il consulente in brevetti deve avere, oltre a una solida formazione scientifica di base, anche conoscenze specializzate e mirate di diritto: una consulenza complessiva presuppone conoscenze non soltanto di diritto in materia di brevetti, ma anche di diritto delle altre proprietà immateriali nonché di quei settori del diritto che toccano alla realizzazione e all’esercizio dei diritti sulla proprietà intellettuale (in particolare procedura amministrativa e civile, diritto contrattuale nonché diritto svizzero della concorrenza). Occorre inoltre considerare che l’attività del consulente in brevetti sta assumendo sempre più un carattere internazionale. Oggi la stragrande maggioranza dei brevetti con effetto in Svizzera è rilasciata grazie alla Convenzione sul brevetto europeo. Ecco perché le imprese svizzere hanno un interesse vitale a una consulenza competente nelle procedure europee e internazionali per il rilascio di brevetti e a una rappresentanza di elevata qualità dinanzi alle autorità nazionali e internazionali.
Il capoverso 2 lettera d esige come condizione supplementare un recapito in Svizzera. Questa disposizione si fonda sull’articolo 7 del Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione11. Secondo tale articolo ogni Parte contraente può esigere che il mandatario per una procedura dinanzi all’Ufficio abbia un indirizzo nel territorio da essa designato. Non sono invece compatibili con il Trattato sul diritto dei brevetti le prescrizioni del diritto nazionale in base alle quali il mandatario debba essere domiciliato nello Stato contraente in questione.
Art. 3 Consulente in brevetti europei
L’iscrizione nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall’UEB presuppone il superamento di un impegnativo esame d’idoneità al quale sono ammessi soltanto coloro che hanno conseguito un diploma universitario e possono dimostrare di avere alcuni anni d’esperienza professionale.
L’articolo 3 elenca i titoli che in Svizzera sono riservati a coloro che sono iscritti nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall’UEB. I titoli sono l’equivalente nelle lingue ufficiali svizzere della denominazione inglese («european patent attorney»), che si è imposta nella prassi. Nella Convenzione sul brevetto europeo (CBE)
11 Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 1, n. 2.2.3.3.