Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Libera circolazione delle persone
Per agevolare la libera circolazione delle persone il diritto comunitario, e con esso l’Accordo settoriale44, prevede diverse regole (atti del diritto comunitario) per il riconoscimento degli attestati di capacità professionali. Nel presente contesto è pertinente la direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni45 (cfr. n. 1.6).
Il presente avamprogetto di legge è compatibile con gli obblighi della Svizzera derivanti dall’Accordo settoriale, in particolare con la direttiva 89/48/CEE. In particolare vanno sottolineati i seguenti aspetti:
– siccome il presente avamprogetto di legge, con il porto di specifiche denominazioni professionali, vincola un modo di esercitare la professione di consulente in brevetti a determinate qualificazioni, tale professione è da ritenersi disciplinata ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera d della direttiva 89/48/CEE;
– il presente avamprogetto di legge tiene conto dell’obbligo di considerare le qualificazioni acquisite in un altro Stato membro contemplando nell’articolo 5 il riconoscimento dei diplomi di scuole universitarie esteri, nell’articolo 7 quello dei diplomi di perfezionamento esteri e nell’articolo 9 quello delle esperienze professionali effettuate all’estero. In tal modo è tenuto conto delle esigenze relative al riconoscimento di eventuali diplomi esteri e dell’esperienza professionale del richiedente di cui all’articolo 3 della direttiva 89/48/CEE;
– il presente avamprogetto di legge crea in conformità con l’articolo 4 della direttiva 89/48/CEE la base legale per ordinare misure di compensazione nel caso vi fossero differenze sostanziali nella durata e nel contenuto della formazione (cfr. art. 5 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2).
La direttiva 89/48/CEE sarà abrogata con effetto al 20 ottobre 2007 e sostituita dalla direttiva 2005/36/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali46. L’entrata in vigore della nuova direttiva per la Svizzera presuppone che il Comitato misto CE-Svizzera, fondandosi sugli articoli 14 e 18 dell’Accordo settoriale, decidano la corrispondente modifica dell’allegato III dell’Accordo. Siccome in linea di principio il sistema europeo di riconoscimento non cambia, il presente avamprogetto di legge sarà compatibile anche con tale nuova direttiva.
44Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS
0.142.112.681
45 GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1.
46 GU L 255 del 30.9.2005, p. 22.