Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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brevetti, per quanto concerne le regole disciplinari e le regole professionali l’autoregolamentazione è senz’altro ammessa.
Per quanto riguarda il segreto professionale l’avamprogetto di legge corrisponde di nuovo all’iniziativa parlamentare, anche se per quanto concerne il diritto di non deporre rinuncia a un’equiparazione con gli avvocati. A causa della prassi incoerente dei giudici americani nei confronti dell’«attorney-client privilege» (n. 1.1) non è possibile garantire una protezione dell’attività di consulenza di consulenti svizzeri in brevetti dinanzi a tribunali americani corrispondente all’«attorney-client privilege». Il segreto professionale insieme al diritto di non deporre crea tuttavia rispetto all’attuale situazione giuridica una migliore posizione di partenza dei consulenti svizzeri in brevetti e li mette su un piano di parità con i consulenti in brevetti degli altri Paesi europei.
1.5 Compatibilità tra i compiti e le finanze
L’avamprogetto di legge crea nuovi compiti riguardanti l’esame delle condizioni per portare le denominazioni professionali protette di cui all’articolo 2, la domanda d’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti nonché la tenuta stessa del registro. Tali compiti saranno svolti dall’IPI. Per l’esame delle condizioni secondo l’articolo 2 l’IPI potrà avvalersi delle decisioni di accreditamento e di riconoscimento emanate dagli uffici competenti. Considerando la disciplina proposta, non dovrebbero sorgere nuovi oneri tali da non poter essere assolti nell’ambito degli attuali compiti e dei mezzi finanziari disponibili.
L’onere che ne deriva per l’IPI può essere finanziato con emolumenti e se necessario con altre entrate dell’Istituto. A fronte dell’importanza per la piazza innovativa Svizzera di una rappresentanza e di una consulenza qualificate in materia di brevetti, l’obiettivo prefissato e l’onere necessario al suo raggiungimento sono in un rapporto sostenibile se non addirittura conveniente.
1.6 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
Qualificazioni professionali e segreto professionale per i consulenti in brevetti
Nel diritto europeo la professione di consulente in brevetti non è disciplinata a livello di comunità. La maggior parte degli Stati membri della Comunità europea dispone tuttavia di un regolamento professionale. Un prospetto dell’«Institute of Professional Representatives before the European Patent Office» (epi)4 mostra che l’accesso alla professione di consulente in brevetti è disciplinato in modo differente da Paese a Paese a seconda delle peculiarità e necessità nazionali. La maggioranza degli Stati europei vincola l’esercizio della professione di consulente in brevetti a qualificazioni professionali: nella maggior parte dei casi sono richiesti un diploma in una formazione postsecondaria di almeno tre anni e un praticantato di alcuni anni. In molti Paesi, i candidati devono inoltre superare un apposito esame professionale.
Questa immagine non uniforme rispecchia le differenze nazionali. Mette tuttavia in evidenza che il presente avamprogetto, volendo assicurare consulenti in brevetti di
4 http://216.92.57.242/patentepi/english/