Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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anche gli altri partecipanti al mercato che non adempiono le condizioni per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti possono offrire i loro servizi in detto campo. Lo possono tuttavia fare unicamente se non utilizzano una delle denominazioni professionali protette. L’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti da parte dell’IPI, previo accertamento dell’adempimento delle condizioni, garantisce in maniera sufficiente che le persone e le ditte innovatrici possano individuare facilmente un fornitore di servizi qualificato. Un diritto esclusivo di rappresentanza a titolo professionale accordato ai consulenti in brevetti iscritti nel registro non porterebbe alcun vantaggio supplementare tale da giustificare una così pesante ingerenza nella libertà di concorrenza.
L’avamprogetto di legge non definisce né requisiti personali per l’esercizio della professione di consulente in brevetti né regole professionali. Lo stabilire un codice deontologico e farlo rispettare spetta alle associazioni di consulenti in brevetti o all’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti. Oggi la stragrande maggioranza dei brevetti con effetto in Svizzera è rilasciata grazie alla Convenzione sul brevetto europeo. I rappresentanti autorizzati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti sono membri dell’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti (epi) e sottostanno alle rispettive regole deontologiche e disciplinari. Gli obblighi di diligenza nell’ambito della consulenza e della rappresentanza in materia di brevetti risultano dal diritto sul mandato. La vigilanza sui rappresentanti (sono compresi non soltanto i portatori del titolo protetto) è esercitata dal DFGP (cfr. art. 48b LBI; n. 2.6).
L’avamprogetto di legge prevede il segreto professionale. I consulenti in brevetti iscritti nel registro sono obbligati alla riservatezza su tutto quello che è stato confidato loro in ambito professionale o che hanno appreso nell’esercizio della loro professione. Tale obbligo di riservatezza tiene soprattutto conto del fatto che i consulenti in brevetti nell’ambito della loro attività di consulenza e rappresentanza vengono regolarmente a conoscenza di informazioni estremamente confidenziali. Il segreto professionale costituisce una garanzia di fiducia per il titolare del brevetto. Contemporaneamente la situazione iniziale dei consulenti in brevetti viene migliorata in relazione alla protezione della loro attività di consulenza in procedure per violazione, soprattutto negli Stati Uniti d’America (cfr. «attorney-client privilege» n. 1.1).
Dei diritti regolarmente acquisiti delle persone che già prima dell’entrata in vigore della legge sui consulenti in brevetti hanno esercitato un’attività di consulenza in materia di brevetti è tenuto conto nell’ambito di una disposizione transitoria che assicura nello stesso tempo che la garanzia di qualità come obiettivo dell’avamprogetto non venga messa in discussione.
1.3 Le possibilità di soluzione analizzate
Nella fase preliminare della preparazione dell’avamprogetto di legge, il DFGP, che è competente per l’avamprogetto, ha esaminato varie possibilità per eliminare le lacune dell’attuale situazione. Ha rivolto una particolare attenzione all’aspetto della proporzionalità dell’intervento regolativo della libertà economica. Dopo ponderazione dei vantaggi e degli svantaggi delle diverse possibilità di soluzione, il DFGP ha deciso per la soluzione precedentemente esposta. I provvedimenti legislativi proposti consentono di eliminare le esistenti carenze con costi ragionevoli e con un lieve intervento sulla libertà economica. Gli obiettivi di una consulenza professiona-