Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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le di grande qualità e della protezione del pubblico dalle offerte di persone non qualificate vengono così raggiunti.

Rispetto alla soluzione adottata, le altre possibilità di soluzione analizzate, ma respinte, sono essenzialmente:

– autodisciplina grazie alle associazioni professionali: le associazioni di con-

sulenti in brevetti definiscono nei loro statuti i requisiti dei loro membri in particolare per quanto concerne la formazione e l’esperienza professionale, fissano regole deontologiche e ne controllano l’applicazione. Lo Stato rinuncia per considerazioni di ordine politico a un intervento regolativo della libertà economica e lascia che le associazioni professionali interessate provvedano a una consulenza e rappresentanza di elevata qualità in materia di brevetti, ingaggiando la loro responsabilità. Un obbligo di riservatezza risulta dal diritto sul mandato. Questa soluzione presenta svantaggi importanti: la possibilità di imporre standard elevati di qualità appare dubbia perché manca l’obbligo di appartenenza a un’associazione professionale e perché il numero di tali associazioni è esiguo. Se ogni associazione crea norme e titoli propri, non v’è alcun miglioramento della trasparenza nella ricerca di una consulenza competente. E non v’è alcun miglioramento nemmeno per l’accesso alla professione di consulente in brevetti in Europa. Il diritto di non deporre rimane dubbio. In sostanza questa soluzione non porta alcun miglioramento sostanziale della situazione attuale;

– sistema di autorizzazione con potere esclusivo di rappresentanza: introdurre

per la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale un’autorizzazione obbligatoria e – come avviene con determinate denominazioni professionali – riservare tale rappresentanza ai titolari dell’autorizzazione. Chi non adempie le condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione può al massimo esercitare un’attività di consulenza sotto un’altra denominazione professionale. I titolari dell’autorizzazione sottostanno al segreto professionale e hanno il diritto di non deporre. Questa soluzione riesce a eliminare le carenze dell’attuale situazione. Il potere esclusivo di rappresentanza per contro interviene sulla libertà economica con maggiore forza rispetto all’avamprogetto di legge. Il vantaggio di una migliore protezione del pubblico dalle offerte di persone non qualificate non riesce tuttavia a giustificare come proporzionale un tale intervento;

– sistema di autorizzazione con potere esclusivo di rappresentanza nonché re-

gole professionali e vigilanza disciplinare: la rappresentanza a titolo professionale nella procedura amministrativa di diritto brevettuale è riservata ai consulenti in brevetti con un’autorizzazione (vedi sopra). Nell’esercizio della loro professione tali consulenti sottostanno a una vigilanza disciplinare collegata a regole professionali. La vigilanza è esercitata dal DFGP o preferibilmente da una commissione di vigilanza istituita dalla Confederazione. Le regole professionali e la vigilanza disciplinare assicurano la migliore prassi nell’esercizio della professione e rafforzano pertanto il rapporto di fiducia fra il cliente e il suo consulente in brevetti. Questo porta tuttavia a un intervento ancora più marcato sulla libertà economica e a un’elevata densità regolativa. Inoltre una nuova commissione di vigilanza provoca ulteriori costi d’esecuzione.