Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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manca una regola sulla denominazione professionale. Anche il Consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ha finora rinunciato a disciplinare in maniera vincolante la denominazione professionale dei rappresentanti autorizzati.

I consulenti in brevetti provenienti dalla Svizzera, che sono stati autorizzati come rappresentanti dall’Ufficio europeo dei brevetti, impiegano per ora unicamente la denominazione «european patent attorney». Le denominazioni professionali «rappresentante autorizzato dinanzi all’UEB» o «rappresentante di brevetti europei» vengono evitate perché avvicinano la categoria professionale a quella dei rappresentanti di prodotti commerciali. Grazie all’articolo 3 della presente legge i consulenti svizzeri in brevetti intendono favorire l’uso della denominazione «consulente in brevetti europei», equivalente alla denominazione in inglese, anche nelle procedure previste dalla CBE.

Un titolo secondo l’articolo 3 può essere portato insieme o in vece di uno secondo l’articolo 2. È pertanto pensabile che la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti venga offerta utilizzando soltanto il titolo professionale europeo. Rispetto alla qualificazione professionale conseguita in Svizzera quella delle persone iscritte nella lista dei rappresentanti autorizzati tenuta dall’UEB presenta lacune: segnatamente l’esame d’idoneità non contempla né la procedura civile in caso di violazione né le particolarità della procedura amministrativa svizzera. Considerando l’enorme importanza che la procedura di rilascio europea ha per la protezione del brevetto in Svizzera, appare tuttavia sproporzionato vincolare in maniera generale la protezione del titolo europeo alle condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2. L’intervento sulla libertà economica che ne conseguirebbe non si lascerebbe giustificare dal rischio di confusione che corrono coloro che cercano consiglio.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti

L’articolo 4 concreta in combinato disposto con l’articolo 5 la condizione relativa al diploma universitario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a. È necessario un diploma di una formazione in scienze naturali o in ingegneria di almeno tre anni a tempo pieno oppure il diploma di una formazione parziale equivalente. Si deve trattare di una formazione del livello terziario presso una scuola universitaria ai sensi della futura legge quadro sulle istituzioni universitarie12 (dunque una scuola universitaria professionale, una scuola politecnica o un’università) (ISCED13 5A o 5A/6). La scuola universitaria deve essere accreditata come tale conformemente all’articolo

8. In tal modo la qualità della formazione è garantita. Il testo di legge enumera i possibili documenti di fine studio che possono essere presentati all’IPI come base per l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti.

Art. 5 Diplomi universitari esteri riconosciuti

Per garantire la mobilità internazionale, i diplomi universitari esteri in scienze naturali o in ingegneria sono riconosciuti ai fini dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a, se la loro equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto è prevista da un trattato sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con

12 Cfr. messaggio del ...; FF ...

13 International Standard Classification of Education