Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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straniero in brevetti, residente nella zona di confine, il quale, in virtù dell’allentamento dei requisiti sul domicilio di cui all’articolo 13 LBI, è attivo come consulente in procedure svizzere e che pertanto possiede la necessaria esperienza.

In vista dell’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti, la persona incaricata di vigilare sull’attività pratica deve confermare all’attenzione dell’Istituto che i requisiti materiali sono adempiti.

2.3 Segreto professionale

Art. 10

Nell’ambito della consulenza e della rappresentanza in questioni relative a brevetti, il consulente in brevetti riceve sovente dal suo mandante informazioni estremamente riservate (concernenti un’invenzione non ancora brevettata o segreti d’affari in relazione con un’invenzione). Altrettanto sovente, nell’eseguire il mandato, il consulente in brevetti tratta egli stesso informazioni riservate (p.es. per accertare la novità di un’invenzione o per valutare possibili collisioni con brevetti esistenti di terzi). Per il mandante è di capitale importanza economica che terzi (almeno fino a un determinato momento della procedura) non vengano a conoscenza di tali informazioni. Il mandante deve poter rivelare al consulente in brevetti tutti gli aspetti pertinenti e avere in lui piena fiducia sulla sua riservatezza. Soltanto allora il consulente in brevetti può consigliare correttamente e rappresentare efficacemente il suo mandante.

Di conseguenza l’articolo 10 impone al consulente in brevetti la riservatezza sui segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua professione. Fra la conoscenza del segreto e l’attività di consulente in brevetti vi deve essere un nesso per cui in ogni singolo caso va esaminato se l’informazione in questione è stata confidata o acquisita in seguito a una specifica attività professionale15. Dall’obbligo della riservatezza è escluso quanto il consulente in brevetti ha appreso come semplice privato o quanto è generalmente noto.

Il segreto professionale vincola il consulente in brevetti per sempre e, in linea di principio, nei confronti di chiunque. Fanno eccezione i consulenti dipendenti nei confronti del loro datore di lavoro: fintanto che tali consulenti si occupano di questioni relative a un brevetto all’interno dell’azienda, il datore di lavoro stesso (o le persone da lui impiegate) è il detentore del segreto, dal quale provengono le informazioni confidenziali e al quale vanno fornite le informazioni confidenziali acquisite. Ma anche nei casi in cui il consulente in brevetti in nome del suo datore di lavoro consiglia o rappresenta terzi deve (poter) rendere conto in maniera circostanziata al datore di lavoro del suo operato: qui si tratta di ausiliari che operano secondo direttive del loro datore di lavoro il quale a sua volta deve rispondere, nei confronti del mandante, dell’esecuzione corretta del mandato che gli è stato assegnato. Va da sé che se un consulente dipendente consiglia o rappresenta terzi, in suo nome e a titolo di attività accessoria, anche per lui vale senza limiti l’obbligo al segreto.

15 DTF 112 Ib 606