Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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2.5 Disposizioni penali

Art. 15 Abuso di titolo

La presente disposizione è in relazione con gli articoli 2 e 3. Chi porta senza averne diritto un titolo menzionato in tali articoli è punibile con la multa. Le denominazioni professionali di cui all’articolo 2 non possono essere portate così come sono da coloro che non ne hanno diritto. Per quanto invece riguarda le denominazioni professionali di cui all’articolo 3, è punibile anche il portare un titolo che può essere confuso con quello protetto (p.es. «rappresentante in brevetti europei»).

Le denominazioni professionali di cui agli articoli 2 e 3 sono protette anche dalla legge federale del 19 dicembre 198628 contro la concorrenza sleale (LCSl): in base all’articolo 3 lettera c in combinato disposto con l’articolo 23 LCSl, chiunque si serve di titoli o denominazioni professionali non pertinenti, atti a far credere a distinzioni o capacità speciali, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi. La circostanza che il perseguimento penale avvenga soltanto a querela di parte e che di conseguenza sia esclusa la legittimazione all’azione da parte di chiunque, rende tale misura insufficiente nel contesto in questione. Grazie a una propria norma penale nella legge sui consulenti in brevetti è possibile tenere in debito conto l’interesse specifico alla protezione. L’abuso di titolo ai sensi dell’articolo 15 è perseguito d’ufficio. Questo è a vantaggio della protezione delle persone e delle imprese innovative contro una consulenza non qualificata e pertanto anche della piazza innovatrice svizzera. Il massimo della pena previsto dall’articolo 15 è adeguato in relazione alla fattispecie di abuso di titolo. Il massimo della pena previsto dalla LCSl (detenzione o multa fino a 100 000 franchi) contempla tutte le forme di concorrenza sleale ed è pertanto più elevato. Nel caso della fattispecie in oggetto, una pena detentiva appare inappropriata.

Il capoverso 2 formula una riserva che riguarda le persone autorizzate secondo il diritto del Principato del Liechtenstein all’esercizio della professione di consulente in brevetti. In virtù dell’articolo 8 del Trattato sui brevetti del 22 dicembre 197829 con il Principato del Liechtenstein tali persone sono abilitate a fungere da rappresentante nei procedimenti dinanzi all’IPI. Di conseguenza, in tale ambito, deve essere concesso loro anche il diritto, previsto dall’articolo 9 della legge del Liechtenstein del 9 dicembre 199230 sui consulenti in brevetti, di portare in Svizzera il titolo di «consulente in brevetti», anche se non adempiono le condizioni di cui all’articolo 3.

Art. 16 Violazione del segreto professionale

Secondo l’articolo 10 e per i motivi esposti (cfr. n. 2.3) il consulente in brevetti sottostà a un obbligo di riservatezza di ampia portata. Se per l’adempimento dei suoi compiti il consulente in brevetti fa capo ad ausiliari, anche questi ultimi sottostanno al segreto professionale. Al fine di proteggere il rapporto di fiducia fra il mandante e il consulente in brevetti, l’obbligo del segreto deve, se necessario, poter essere imposto con i mezzi del diritto penale. Tuttavia il massimo della pena previsto dall’articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193731, secondo il

28RS 241

29 RS 0.232.149.514

30 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 Nr. 43.

31 RS 311.0