Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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Art. 19 Modifica del diritto vigente
Art. 42 cpv. 1 LPM, art. 18 cpv. 1 LDes e art. 13 cpv. 1 LBI
Gli articoli 42 capoverso 1 LPM34, 18 capoverso 1 LDes35 e 13 capoverso 1 LBI36 stabiliscono che il rappresentante designato da un depositante deve essere residente in Svizzera. Nella prassi l’esigenza del domicilio non è sempre osservata e l’IPI esige piuttosto che vi sia un recapito in Svizzera. Adeguandosi alla situazione giuridica, in particolare nelle procedure amministrative (art. 11b PA37) una persona che non ha né il domicilio né la sede in Svizzera deve semplicemente indicare un recapito in Svizzera. L’obbligo delle persone domiciliate fuori della Svizzera di farsi rappresentare dovrebbe pertanto venir abrogato. Conformemente al Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione38 l’articolo 13 LBI elencherà gli atti che una persona domiciliata all’estero può effettuare anche senza avere un recapito in Svizzera.
Art. 48a (nuovo) e 48b (nuovo) LBI
L’articolo 48a capoverso 1 LBI39 stabilisce che nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità amministrative in una procedura secondo la presente legge.
Il capoverso 2 precisa chi può essere designato come rappresentante. Per contenuto la disposizione corrisponde sostanzialmente all’articolo 9 capoverso 1 OBI40, benché l’esigenza relativa al domicilio o alla sede manchi e sia stata sostituita dall’esigenza di un recapito (cfr. commento su art. 2 cpv. 2 lett. d).
L’articolo 48b contiene le regole di cui all’articolo 9 capoversi 2-4 OBI. Con l’introduzione della legge sui consulenti in brevetti la funzione di vigilanza del DFGP sui rappresentanti acquista importanza. Di tale circostanza è tenuto conto trasferendo le relative disposizioni nella legge. In tal modo si vuole parimenti prevenire un’eventuale obiezione giuridica secondo la quale l’articolo 9 OBI non costituirebbe una base legale sufficiente per una vigilanza disciplinare da parte del DFGP e in particolare per il pronunciamento di una sanzione (probabilmente legata a un’ingerenza nella libertà di concorrenza della persona in questione).
Art. 120 LBI
Questa disposizione trova il suo fondamento nell’articolo 143 CBE e fu introdotta in seguito alla revisione della legge sui brevetti del 1976. Avrebbe dovuto servire di base per un trattato sulla reciproca regolamentazione della libera circolazione in vista dell’ammissione di rappresentanti svizzeri in brevetti nel procedimento previsto dalla Convenzione sul brevetto comunitario. Finora tale Convenzione non è
34 Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11.
35 Legge del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12.
36 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.
37 Legge federale del 20 dicembre 1920 sulla procedura amministrativa, RS 172.021.
38 Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 1, n. 2.2.3.3.
39 Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14.
40 Ordinanza del 19 ottobre 1977 sui brevetti, RS 232.141.