Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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Poiché le offerte nel campo della consulenza in materia di brevetti sono viziate dalla mancanza della protezione della denominazione professionale, i richiedenti (autori di una domanda di brevetto) e i titolari di un brevetto sono nell’assoluta impossibilità di distinguere le offerte di professionisti seri da quelle di persone incompetenti. Corrono pertanto il rischio di non essere consigliati correttamente, fatto che può portare a notevoli conseguenze finanziarie o addirittura al fallimento della loro impresa (cfr. n. 1.4). Oggi gli interessi alla protezione di richiedenti e titolari di brevetti non sono sufficientemente tutelati.
Contesto europeo
Nei Paesi limitrofi (in particolare in Francia, Germania, Austria e Liechtenstein) la professione di consulente in brevetti è già disciplinata da lungo tempo. Gli accordi bilaterali e il fatto che in Svizzera manchino norme in proposito rendono il nostro Paese attrattivo per le persone che non hanno soddisfatto all’estero i requisiti d’ammissione alla professione o che semplicemente non intendono sottoporsi all’esame d’idoneità.
La Direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 19883, relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, prevede appunto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie (cfr. n. 1.6). I consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare la professione in uno Stato UE/AELS che l’ha disciplinata devono chiedere a tale Stato il riconoscimento della loro formazione e della loro esperienza professionale secondo la Direttiva 89/48/CEE. Lo Stato d’accoglienza ha il diritto di confrontare la formazione e l’eventuale esperienza professionale acquisite nello Stato d’origine con i requisiti che esso stesso pone a tale formazione. Se vengono constatate differenze sostanziali per quanto riguarda la durata e il contenuto, il candidato deve compensare tali carenze (con un tirocinio di adattamento o con un esame d’idoneità) per ottenere l’accesso alla professione.
A causa della mancanza di una normativa svizzera sulla professione, i consulenti svizzeri in brevetti che intendono esercitare in uno Stato UE/AELS, oltre alla loro formazione, devono provare di avere almeno due anni d’esperienza professionale. Se la loro qualificazione non è riconosciuta equivalente dallo Stato d’accoglienza,scatta il meccanismo della compensazione. A causa della mancanza di prescrizioni nazionali che assicurano in Svizzera la qualificazione professionale, i nostri consulenti in brevetti sono di fatto in una situazione di partenza poco vantaggiosa per quanto concerne l’accesso alla professione in Europa.
Un sistema che vincolasse in Svizzera l’accesso o l’esercizio della professione di consulente in brevetti al possesso di determinati attestati di capacità professionali potrebbe essere di un certo aiuto per quanto riguarda il problema sopra esposto. Non basterebbe tuttavia ad assicurare in Europa il riconoscimento come equivalenti delle qualificazioni professionali dei consulenti svizzeri in brevetti. In fondo non è possibile influenzare il modo con cui ogni singolo Stato terzo valuta le qualificazioni professionali. In particolare l’aspetto della conoscenza del diritto (in materia di brevetti) nazionale dello Stato d’accoglienza rende difficile il riconoscimento diretto di un consulente in brevetti proveniente da un altro Stato membro.
3 GU L 19 del 24.1.1989, p. 16, nella versione secondo la Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2001, GU L 206 del 31.7.2001, p. 1.