Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
elevata professionalità, affronta un’esigenza che in ampie parti dell’Europa è già realtà. Il fatto che in Svizzera, a differenza dei Paesi limitrofi, manchi una regolamentazione in proposito, rende ancora più urgente la necessità di legiferare. V’è da temere che il nostro mercato dei servizi attiri le persone che non adempiono all’estero le qualificazioni per l’esercizio della professione. L’avamprogetto di legge segue per quanto attiene alle esigenze in materia di qualificazione professionale una via europea mediana. Da un canto si distingue dagli Stati che richiedono il superamento di un apposito esame professionale, dall’altro, per l’abilitazione, non si fonda soltanto sull’esperienza professionale.
Gli Stati europei che hanno un regolamento professionale prevedono sovente anche un obbligo di segretezza per il consulente in brevetti. È il caso in particolare per i Paesi limitrofi Francia, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein. Anche l’Istituto dei rappresentanti autorizzati presso l’Ufficio europeo dei brevetti, nelle sue prescrizioni disciplinari, obbliga i rappresentanti autorizzati dinanzi all’UEB alla riservatezza sui segreti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della professione. La regola 101a del futuro riveduto regolamento di esecuzione alla Convenzione sul brevetto europeo5 statuisce un corrispondente diritto di non deporre nei procedimenti dinanzi all’UEB. Come è facile intuire, lo scopo prioritario di tali regole è di proteggere la fiducia del cliente. Tuttavia l’impulso alla revisione dell’articolo L 422-11 del «Code de la propriété intellectuelle» francese e della nuova regola 101a del futuro riveduto regolamento di esecuzione alla Convenzione sul brevetto europeo fu dato dall’«attorney-client privilege». L’avamprogetto di legge è conforme al diritto europeo.
Agevolazioni per la libera circolazione delle persone
Le prescrizioni di uno Stato contraente che vincola a requisiti nazionali di qualificazione (diploma ecc.) l’esercizio o l’accesso a una professione (professione disciplinata) possono rivelarsi ostacoli importanti alla realizzazione della libera circolazione delle persone. Per agevolare la libera circolazione delle persone il diritto comunitario (e con esso l’Accordo settoriale6) prevede diversi atti comunitari sul riconoscimento degli attestati di capacità professionali. Gli atti comunitari descrivono le condizioni che i cittadini di uno Stato contraente devono soddisfare per esercitare in un altro Stato contraente un’attività professionale che lì è disciplinata (vale a dire riservata ai titolari di un determinato attestato di formazione nazionale). In tal modo s’intendono creare le premesse per evitare che alle persone formate in un altro Stato contraente sia impedito l’esercizio della loro professione con il pretesto di una qualificazione professionale insufficiente.
Per alcune professioni (come p.es. medico, dentista, farmacista, levatrice, avvocato ecc.) esistono direttive settoriali che disciplinano in modo quasi automatico il riconoscimento dei diplomi e che stilano liste esaustive dei diplomi che vanno riconosciuti. Per le professioni accademiche per le quali non esistono direttive settoriali è
5Nella versione della decisione del Consiglio d’amministrazione del 12 dicembre 2002,
Bollettino ufficiale UEB, edizione speciale n. 1 2003, p. 74 segg.
6Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità
europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone; RS