Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

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Art. 12 Iscrizione nel registro

Chi intende farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti deve farne domanda e pagare la tassa conformemente all’articolo 13 LIPI23 (cpv. 1). Alla domanda vanno allegati i documenti atti a dimostrare che il richiedente adempie le condizioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 (cpv. 2). L’esame dell’IPI si limita essenzialmente a verificare che la formazione e il perfezionamento richiesti nonché l’attività pratica siano sufficientemente documentati e che il richiedente abbia un recapito in Svizzera.

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l’IPI iscrive il consulente in brevetti nel registro e gli rilascia un’attestazione. Chi non vuole farsi iscrivere nel registro dei consulenti in brevetti o chi non vi viene iscritto perché non adempie le condizioni può comunque consigliare e rappresentare terzi in materia di brevetti, ma non può portare nessuna delle denominazioni professionali citate nell’articolo 2.

L’iscrizione o il rifiuto dell’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti è notificata sotto forma di una decisione che può essere impugnata con ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale24) ed eventualmente davanti al Tribunale federale. A quest’ultimo non si oppone l’eccezione prevista dall’articolo 83 capoverso 1 lettera t della legge sul Tribunale federale25 visto che l’IPI non procede a una valutazione materiale della capacità e non dispone di margini di apprezzamento che potrebbero essere oggetto di un riesame da parte del Tribunale federale. L’IPI esamina soltanto dal profilo formale se i documenti probatori richiesti sono stati presentati; per il Tribunale federale si tratta invece di una pura questione di diritto, che può riesaminare completamente.

Le disposizioni sulle comunicazioni per via elettronica con le autorità (cpv. 3 e 4) corrispondono alle prescrizioni degli atti speciali del diritto dei beni immateriali precedentemente citati (cfr. il commento su art. 11). La riserva relativa alle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale assicura che i principi procedurali in esse normati saranno parimenti applicati nella presente legge. Contemporaneamente il Consiglio federale può delegare la disciplina di particolari tecnici all’IPI affinché quest’ultimo possa assicurare la compatibilità con i suoi altri sistemi che, a loro volta, devono essere compatibili con quelli dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, dell’Ufficio europeo dei brevetti e dei rispettivi Istituti nazionali.

Art. 13 Contenuto del registro

Secondo il capoverso 1 nel registro dei consulenti in brevetti sono iscritte tutte le indicazioni necessarie a ottenere l’auspicata trasparenza: oltre al fatto dell’iscrizione in quanto tale (e della sua data) in primo piano v’è la chiara identificazione del consulente in brevetti iscritto, ottenuta con l’iscrizione del cognome e del nome,

23 Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), RS 172.010.31.

24 RS 173.32, RU 2006 2197

25 RS 173.110, RU 2006 1205