Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo

un’organizzazione soprastatale (p.es. negli accordi settoriali con la CE, nella Convenzione AELS o in futuro probabilmente nel «General Agreement on Trades and Services» [GATS]) oppure è comprovata nel singolo caso.

Di norma un diploma universitario estero riconosciuto ha gli stessi effetti giuridici di un diploma universitario svizzero riconosciuto.

Se un diploma universitario estero non è riconosciuto, gli uffici competenti hanno la facoltà di decidere, nel rispetto del diritto applicabile, eventuali provvedimenti di compensazione affinché la condizione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera a possa essere adempita (cpv. 2).

Il Consiglio federale designa gli uffici competenti per decidere sull’equivalenza di un diploma universitario estero con uno svizzero (cpv. 3). Tale delega considera il fatto che, in seguito all’approvazione del decreto federale del 21 maggio 200614 sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione, le strutture e competenze istituzionali nel settore delle attuali scuole universitarie professionali e nel settore delle università devono essere adeguate alla legge quadro sulle istituzioni universitarie. L’adeguamento dovrebbe comprendere anche il raggruppamento delle competenze. Oggi come oggi, il nuovo ordinamento non è tuttavia ancora stato deciso in maniera definitiva.

Al momento la competenza in materia di riconoscimento è disciplinata come segue: per i diplomi universitari rilasciati da istituti assimilabili a una scuola politecnica o a una scuola universitaria professionale è competente l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia; per i diplomi universitari rilasciati da istituti assimilabili a un’università sono competenti i Cantoni; questi ultimi decidono in base a una raccomandazione del Centro nazionale di informazione sul riconoscimento accademico negli Stati membri dell'Unione Europea e nei paesi dell'Associazione Europea di Libero Scambio (Swiss ENIC).

Art. 6 Diplomi di perfezionamento svizzeri riconosciuti

L’articolo 6 concreta in combinato disposto con l’articolo 7 la condizione relativa al diploma di perfezionamento nel campo del diritto dei beni immateriali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b. Chi chiede l’iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti deve presentare all’IPI un diploma di perfezionamento acquisito presso un istituto accreditato ai sensi dell’articolo 8. Fra tali istituti vi sono sia scuole universitarie ai sensi della legge quadro sulle istituzioni universitarie, sia istituti privati che offrono percorsi di perfezionamento.

In virtù del capoverso 2 la Confederazione disciplina gli obiettivi, la portata e la durata del perfezionamento. In particolare stabilisce le materie da insegnare nel corso di perfezionamento. Oltre al diritto nazionale e internazionale in materia di brevetti (compreso il diritto procedurale), l’insegnamento deve portare anche sulle conoscenze necessarie a imporre il rispetto del brevetto (in particolare il diritto di procedura civile e quello sull’ordinamento giudiziario nonché il diritto contrattuale e sulla responsabilità civile). Il Consiglio federale definisce i contenuti d’intesa con le cerchie interessate. In seguito stabilisce la durata del percorso di formazione, tenendo presente che il percorso di perfezionamento deve poter essere svolto insieme al praticantato. Dovrà inoltre considerare che i rappresentanti autorizzati dall’UEB o

14 FF 2005 6457