Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/120: Legge sui consulenti in brevetti (LCB); Legge federale sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) · 34 pagine
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Trattato sul diritto dei brevetti
Il presente avamprogetto di legge considera parimenti gli obblighi derivanti dal Trattato sul diritto dei brevetti che fu sottoposto al Parlamento per approvazione47. In proposito si rimanda alle spiegazioni sull’articolo 2 capoverso 2 lettera d (cfr. n. 2.2).
5.3 Forma dell’atto
Il progetto presenta disposizioni importanti che contengono norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale risulta dall’articolo 163 capoverso 1 Cost..
5.4 Delega di competenze legislative
Una delega di competenze legislative al Consiglio federale è prevista nell’articolo 6 capoverso 2 e nell’articolo 9 capoverso 3. Tali competenze autorizzano il Consiglio federale a disciplinare, da un canto, gli obiettivi, la portata o la durata del perfezionamento e, dall’altro, gli obiettivi e il contenuto dell’attività pratica, i requisiti di una persona incaricata della vigilanza anche se non è iscritta nel registro dei consulenti in brevetti nonché le esigenze in fatto di spazio e contenuto relative al rapporto dell’attività pratica con la Svizzera. Tali deleghe mirano ad alleggerire il testo di legge da norme troppo particolareggiate che supererebbero di gran lunga il grado di concretizzazione a livello di legge. A causa dell’incessante sviluppo nel campo economico e giuridico, gli obiettivi, la portata o la durata del perfezionamento al pari degli obiettivi e del contenuto dell’attività pratica devono essere sottoposti a un continuo riesame. È inoltre pensabile che, sulla base delle esperienze fatte dopo l’entrata in vigore della legge, si avverta la necessità di un adeguamento. In tali circostanze l’avamprogetto di legge, per quanto riguarda certi aspetti, deve limitarsi a definire il quadro, lasciando al Consiglio federale il compito di una regolamentazione più concreta a livello d’ordinanza. Contenuti fin troppo concreti pregiudicherebbero lo sviluppo e potrebbero addirittura rendere impossibili adeguamenti necessari. Le norme delegatizie descrivono l’oggetto da disciplinare in misura sufficientemente concreta secondo il contenuto, lo scopo e la portata, di modo che la delega della competenza di legiferare per via di ordinanza è conforme al principio di determinatezza.
L’articolo 5 capoverso 3 e l’articolo 7 capoverso 3 incaricano il Consiglio federale di designare gli uffici competenti per il riconoscimento di diplomi universitari e diplomi di perfezionamento esteri. La delega tiene conto della circostanza che dopo l’accettazione il 21 maggio 2006 del nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione48, le strutture e competenze istituzionali nell’ambito delle scuole universitarie professionali e delle università devono essere
47 Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione, FF 2006 1, n. 2.2.3.3.
48 FF 2005 6457