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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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Art. 4 Determinazione degli emolumenti

1 Se non è prevista un’aliquota speciale, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa oraria varia da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze speciali necessarie.

Art. 5 Supplemento

Per le prestazioni che, su domanda, sono fornite d’urgenza o fuori del normale orario di lavoro nonché per decisioni e prestazioni di eccezionale entità o di particolare difficoltà possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento di base.

Art. 6 Incasso

1 Gli emolumenti possono essere riscossi anticipatamente, contro rimborso o dietro fatturazione.

2 All’estero gli emolumenti vanno pagati anticipatamente nella valuta del rispettivo Paese. Nei Paesi senza valuta convertibile, previa intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), gli emolumenti possono essere riscossi in un’altra valuta.

3 Il corso del cambio di cui al capoverso 2 è fissato dalle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere secondo le istruzioni del DFAE.

Art. 7 Emolumenti cantonali

Per gli emolumenti cantonali, la procedura è retta dal diritto cantonale.

Sezione 2: Emolumenti cantonali

Art. 8 Emolumenti massimi

1 Gli emolumenti cantonali massimi ammontano a:

Fr.

a. per l’autorizzazione relativa al rilascio del visto o per l’assicurazione

del rilascio di un permesso95

b. per il rilascio di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri o per il loro rinnovo95

c. per l’autorizzazione di assumere un impiego, di cambiare Cantone,

posto o professione (decisioni interne)95

d. per il rilascio del permesso di domicilio95

e. per la proroga di permessi di breve durata, di dimora o per frontalieri65