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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine
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Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 27 ottobre 20041 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) è modificata come segue:
Ingresso
visti gli articoli 59 capoverso 1 e 111 capoverso 6 della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri;
visto l’articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 sull’asilo e in applicazione dell’articolo 28 della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati e dell’articolo 28 della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi,
Art. 5 cpv. 4
4 A una persona ammessa provvisoriamente che possiede un documento di viaggio del suo Stato d’origine o di provenienza è rilasciato, per i motivi menzionati nel capoverso 2, un visto di ritorno. Non è applicabile l’articolo 15 dell’ordinanza del ..5 sulla procedura d’entrata e di rilascio del visto.
Art. 21 Archiviazione di dati
I dati non più impiegati permanentemente sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati che l’Archivio federale ritiene privi d’interesse ai fini dell’archiviazione sono cancellati dall’UFM.
1 RS 143.5
2 RS 142.20
3 RS 0.142.30
4 RS 0.142.40
5 RU…; RS