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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza sullo stato civile del 28 aprile 20042 è modificata come segue:

Art. 40 cpv. 1 lett. d

1 L’autorità giudiziaria comunica:

d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC), se del caso indicando che la dichiarazione di nullità è avvenuta sulla base dell’articolo 105 n. 4 CC e che il rapporto di filiazione sorto con eventuali figli nati durante il matrimonio decade (art. 109 cpv. 3 CC);

Art. 51 abrogato

Sezione 3: Matrimoni di cittadini stranieri

Art. 74bisElusione del diritto degli stranieri

1 L’ufficiale dello stato civile competente dell’esecuzione della procedura preparatoria o della celebrazione del matrimonio si rifiuta di procedere se il fidanzato o la fidanzata manifestamente non intende creare l’unione coniugale bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 97a CC).

2 L’ufficiale dello stato civile sente i fidanzati separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento

2 RS 211.112.2