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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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dei fatti. I fidanzati hanno la possibilità di inoltrare documenti che attestino l’esistenza di una vita comune.

3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; egli può inoltre sollecitare informazioni anche a altre autorità o a terzi.

4 Le autorità sono tenute a fornire tempestivamente e gratuitamente le informazioni richieste.

5 L’audizione dei fidanzati e le informazioni scritte o comunicate per telefono sono messe a verbale.

6 La decisione dell’ufficiale dello stato civile sul rifiuto di celebrare il matrimonio è comunicata ai fidanzati per iscritto insieme ai rimedi giuridici.

Sezione 3: Unione domestica registrata di cittadini stranieri

Art.75bis

1 L’ufficiale dello stato civile competente dell’esecuzione della procedura preliminare o della registrazione dell’unione domestica, si rifiuta di procedere se uno dei partner manifestamente non intende creare una comunione di vita bensì eludere le disposizioni in materia di entrata e soggiorno di stranieri (art. 6 cpv. 2 LUD).

2 L’ufficiale dello stato civile sente i partner separatamente. In via eccezionale i fidanzati sono sentiti congiuntamente se ciò sembra opportuno per l’accertamento dei fatti. I partner hanno la possibilità di inoltrare documenti che attestino l’esistenza di una vita comune.

3 L’ufficiale dello stato civile richiede il fascicolo della polizia degli stranieri; egli può inoltre sollecitare informazioni anche a altre autorità o a terzi.

4 Le autorità sono tenute a fornire tempestivamente e gratuitamente le informazioni richieste.

5 L’audizione dei partner e le informazioni scritte o comunicate per telefono sono messe a verbale.

6 La decisione dell’ufficiale dello stato civile è comunicata ai partner per iscritto insieme ai rimedi giuridici.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

... In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz