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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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Fr.

b. per un visto rilasciato da un posto di confine svizzero, a seconda fi- 150 dell’onere occasionato no a

c. per un visto rilasciato dall’UFM o dalle autorità cantonali degli stra-

nieri75

d. per la modificazione di un visto valido, a seconda dell’onere occa- fi- 75 sionato no a

2 L’UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano.

3 L’emolumento per un visto collettivo è ridotto:

a. della metà se i beneficiari viaggiano insieme con un passaporto collettivo o un passaporto di famiglia. L’emolumento ammonta a 570 franchi al massimo;

b. di un quarto se i beneficiari viaggiano con un documento di viaggio individuale ed il visto è apposto su un foglio separato.

4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.

5 L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta i capoversi 1 e 2 non possono essere superati.

Art. 13 Visti esenti da emolumento

1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:

a. i minori di 16 anni iscritti nel passaporto dei genitori e viaggianti con loro;

b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;

c. titolari di passaporti ufficiali, in particolare di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale validi;

d. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;

e. borsisti delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;

f. borsisti della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni private, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;

g. familiari delle persone menzionate nelle lettere b-f;