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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine
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e. ricercatori di Paesi terzi, in applicazione della raccomandazione
2005/761/CE15;
f. borsisti dei Politecnici federali, della Commissione federale delle borse e del
Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
g. delle Nazioni Unite, delle istituzioni specializzate e di altri organi dell’ONU
che vengono in Svizzera presso queste organizzazioni per ricevere istruzioni o per presentare il loro rapporto finale;
h. della cooperazione tecnica bilaterale e multilaterale o di organizzazioni pri-
vate, quali la Fondazione Ford o la Fondazione Rockefeller, come pure Swissaid, Swisscontact e Helvetas, che vengono in Svizzera a scopo d’istruzione;
i. familiari delle persone menzionate nelle lettere b–h;
j. visitatori di fiere ed esposizioni svizzere di portata internazionale e partico-
larmente rilevanti per l’economia svizzera. L’UFM disciplina le particolarità;
k. i membri del Comitato olimpico;
l. gli stranieri che sono sposati con un cittadino svizzero o che vivono in
un’unione domestica registrata con un cittadino svizzero.16
15 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 diretta a facilitare il rilascio, da parte degli Stati membri, di visti uniformi di soggiorno di breve durata per i ricercatori di paesi terzi che si spostano nella Comunità a fini di ricerca scientifica, GU L 289 del 3.11.2005, p. 23.