Avamprogetto OLCP ODV SIMIC OEm ODist OSC

Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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Sezione 3: Emolumenti federali

Art. 10 Emolumenti federali

1 Gli emolumenti dell’Ufficio federale della migrazione (UFM) ammontano a:

Fr.

a. per la sospensione provvisoria di un divieto d’entrata100

b. per l’abrogazione anticipata di un divieto d’entrata100

2 L’emolumento per il trattamento dei dati nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) è compreso nell’ammontare dell’emolumento secondo l’articolo 8 ed è prelevata dall’UFM direttamente presso i Cantoni. Esso ammonta al massimo a 10 franchi per straniero. Per il calcolo dell’emolumento da parte dell’UFM sono determinanti:

a. la media degli effettivi della popolazione residente straniera al 31 dicembre dell’anno precedente e al 31 agosto dell’anno corrente; e

b. le spese annue dell’UFM per la costituzione, l’esercizio e l’ammortamento del SIMIC nonché per l’esecuzione delle prescrizioni della LStr nella misura in cui non sia già previsto un emolumento speciale secondo la presente ordinanza.

Art. 11 Emolumenti per i datori di lavoro

1 Il calcolo degli emolumenti per le decisioni relative al mercato del lavoro dell’UFM è retto dall’articolo 4.

2 Gli emolumenti prelevati per le decisioni prese dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro in applicazione dell’ordinanza del...6 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa, e che sono diretti al datore di lavoro, sono a carico di quest’ultimo.

Sezione 4: Emolumenti per i visti

Art. 12 Emolumenti

1 L’emolumento ammonta a:

Fr.

a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplomatica

o consolare95

se il visto è rilasciato con una validità di oltre sei mesi, a seconda

della durata della validità fi- 270 no a

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