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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine
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Art. 8 Assicurazione del permesso di dimora
(Art. 1 cpv. 1 e 27 cpv. 2 all. I in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 Accordo sulla libera circolazione delle persone
e art. 1 cpv. 1 e 26 cpv. 2 all. K - Appendice 1 in combinato disposto con l’art. 10 cpv. 2 all. K Convenzione AELS)
Per l’entrata in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita un permesso di dimora CE/AELS, i cittadini della CE e dell’AELS possono chiedere una garanzia di autorizzazione (art. 5 OASA11).
Art. 9 cpv. 1
1 Per la procedura di notificazione e di permesso vigono gli obblighi e i termini previsti negli articoli 12 e 13 LStr, negli articoli 9-14 OASA12 e nell’articolo 6 della legge federale dell’8 ottobre 199913 sui lavoratori distaccati in Svizzera nonché nell’articolo 6 dell’ordinanza del 21 maggio 200314 sui lavoratori distaccati in Svizzera.
Art. 12 cpv. 5 primo periodo
5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all’articolo 23 LStr, i cittadini dei nuovi Stati membri della CE possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata.
Art. 14 cpv. 2 secondo periodo
2 ... Il permesso è rilasciato se sono rispettati la priorità concessa ai lavoratori integrati nel mercato regolare del lavoro, i controlli delle condizioni salariali e lavorative nonché le condizioni in materia di qualifiche giusta l’articolo 23 LStr.
Art. 15 cpv. 2
2 Per l’ammissione sono applicabili le disposizioni della LStr15 e della OASA.
Art. 23 cpv. 2
2 Per il permesso di domicilio CE/AELS si applica l’articolo 63 LStr.
11RU...; RS....
12RU...; RS...
13RS 823.20
14 RS 823.201
15 RU...; RS ...