Avamprogetto OLCP ODV SIMIC OEm ODist OSC
Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 23Fedlex · Progetto
Art. 12 Emolumenti
1 L’emolumento ammonta13 a:
Fr.
a. per una domanda di visto trattata da una rappresentanza diplo-
matica o consolare per un visto del tipo A, B o C (art. 12 cpv. 395
dità;
dell’ordinanza del ..14 concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto, OPEV), indipendentemente dalla durata di valib. per un visto d’eccezione del tipo A, B o C rilasciato da un posto95
di confine svizzero;
c. per un visto nazionale del tipo C o C e D rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare;95
d. per un visto del tipo C o del tipo C e D rilasciato dall’UFM o95
dalla polizia cantonale degli stranieri;
e. per un visto collettivo. 95 più 1.60 a persona
2L’UFM può, in singoli casi, ridurre o condonare l’emolumento se interessi nazionali o la reciprocità lo giustificano
3 L’UFM può prelevare un emolumento per le decisioni formali di rifiuto del visto. L’ammontare è determinato in funzione del dispendio effettivo; di regola, gli importi massimi giusta il capoverso 1 non possono essere superati.
4 L’autorità cantonale che rilascia un visto rimette la metà dell’emolumento all’UFM.
Art. 13 cpv.1
1 I visti sono esenti da emolumento per i seguenti stranieri:
a. i minori di 6 anni;
b. persone che vengono in Svizzera in missione ufficiale, compresi i funzionari delle organizzazioni intergovernative;
c. titolari di passaporti ufficiali;
d. studenti e universitari nonché gli insegnanti accompagnatori nel quadro di un viaggio di studio o di formazione;
13 GU L 326 del 22.12.2005, p. 89
14 RU...; RS...