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Consultazione 2006/30: Disposizioni esecutive relative all'attuazione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e della revisione parziale della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005 · 30 pagine

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2 Le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS in materia di contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Spagna e Svezia (vecchi Stati membri della CE)6, di Malta e Cipro nonché dell’AELS, il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

3 Le disposizioni del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE in materia di contingenti massimi, di priorità dei lavoratori indigeni e di controlli delle condizioni salariali e lavorative non si applicano ai cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, (nuovi Stati membri della CE)7, il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e-h OASA.

Art. 5 Permesso di domicilio CE/AELS

Ai cittadini della CE e dell’AELS e ai loro familiari è rilasciato un permesso di domicilio CE/AELS illimitato giusta l’articolo 34 LStr e l’articolo 60 della OASA8 nonché giusta gli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera.

Art. 6 cpv. 3

3 È applicabile l’articolo 71 OASA9.

Art. 7 Procedura di rilascio del visto

(Art. 1 all. I Accordo sulla libera circolazione delle persone e art. 1 all. K Convenzione AELS)

Per i familiari nonché i prestatori di servizi giusta l’articolo 2 capoverso 3 che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro della CE o dell’AELS, sono applicabili le disposizioni in materia di obbligo del visto degli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del…10 concernente la procedura d’entrata e di rilascio del visto. Il visto è rilasciato allorquando sono adempiute le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di un permesso di dimora CE/AELS giusta le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione AELS.

6 Stati membri al momento della firma dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione.

7 Nuovi Stati membri al momento della firma del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, esclusi Malta e Cipro.

8 RU....; RS....

9 RU....; RS....

10 RU…; RS 142. 211