Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
questo regolamento non è ancora stato pubblicato, non è possibile fornire indicazioni precise sui metodi di test accettati dalle autorità nell'UE.
Capoverso 4
A norma delle nuove disposizioni UE (art. 13 par. 4 REACH) soltanto le analisi tossicologiche ed ecotossicologiche devono essere realizzate nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio. Tali disposizioni non menzionano invece alcuna norma di qualità per le analisi fisico-chimiche.
Articolo 37 capoverso 2
Rettifica del testo francese. Secondo l’ordinanza, sono le sostanze e i preparati ad essere etichettati secondo i criteri definiti e non il loro contenitore.
Articolo 39
In linea con le disposizioni della direttiva 1999/45/CE, le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi o che non presentano rischi particolari non soggiacciono all’obbligo di etichettatura secondo la legislazione sui prodotti chimici (decisione adottata in relazione alla revisione parziale della LOTC). Pertanto, gli articoli 39 e 40 sono stati riuniti in un unico articolo sulle condizioni di etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi.
Capoverso 1 lettera b
In caso d’importazione di una sostanza o di un preparato pericolosi da uno Stato membro dell’UE, può risultare difficile indicare sull’etichetta il nome e l'indirizzo dell'importatore svizzero, specialmente se il recipiente si trova in un imballaggio sigillato. Capita spesso che l’etichetta europea riguardante i pericoli sia conforme alla legislazione e che la sola indicazione dell’importatore svizzero richieda un lavoro manuale considerevole con costi supplementari che si ripercuotono sul prezzo del prodotto venduto al consumatore. L’UE autorizza l’indicazione di una sola azienda responsabile dell’immissione sul mercato per la commercializzazione in tutti i Paesi della Comunità. Nell’ambito delle discussioni sulla revisione della LOTC, è stata sviluppata la seguente alternativa, giudicata accettabile: l’indicazione dell’azienda responsabile nell’UE può sostituire il nome e l'indirizzo dell'importatore svizzero. In questo caso, l’obbligo di annuncio diventa più restrittivo (cfr. modifiche artt. 61, 62 e 64). Riguardo alla protezione del consumatore, spesso l’azienda responsabile nell’UE conosce molto meglio le proprietà del prodotto e può quindi fornire maggiori informazioni in caso di necessità.
Articolo 40
Il contenuto di questo articolo è stato trasferito senza modifiche nell’articolo 39 capoversi 1 e 2.
Il capoverso 2 dell’articolo 39 (originale) riguardava i preparati non classificati come pericolosi. In seguito alla modifica del tenore dell’articolo 39, il contenuto del capoverso 2 è stato trasferito in questo articolo.
Artt. 41 e 42 abrogati
I requisiti degli articoli 41 e 42 non sono più applicabili dopo l'innalzamento della soglia di notifica a 1 t/anno.
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