Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

termine può essere prorogato di 5 anni dalle autorità su richiesta motivata. Il regolamento REACH definisce nei dettagli i casi in cui il termine può essere prorogato di 10 anni. Tenuto conto del carattere eccezionale di questi casi, è inutile entrare nei dettagli a livello di ordinanza.

Capoverso 2

Adeguamento del rimando al contenuto del fascicolo tecnico corrispondente alla prima soglia di notifica.

Articolo 18

Per eliminare gli ostacoli al commercio, i requisiti relativi ai dati e ai documenti che devono essere presentati in caso di notifica di una nuova sostanza sono stati armonizzati con i requisiti del regolamento REACH.

Capoverso 2 lettera a

Il notificante è tenuto a precisare quale criterio dell'articolo 16a ha preso in considerazione per determinare la soglia di notifica corrispondente.

Capoverso 2 lettera b

I requisiti generali concernenti la sostanza sono ripresi dall’allegato VI del regolamento REACH e trascritti esplicitamente in un nuovo allegato 3 dell’ordinanza. Si è optato per questa soluzione, poiché l’allegato VI del REACH contiene numerosi riferimenti ad articoli del regolamento stesso e ad altre direttive non applicabili direttamente alla OPChim.

Riguardo alle informazioni dettagliate sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche è invece inevitabile fare riferimento agli allegati e ai capitoli corrispondenti del regolamento REACH (allegati VII-X), in quanto si tratta di disposizioni molto tecniche con numerose spiegazioni ed eccezioni.

Capoverso 2 lettera c

La relazione sulla sicurezza chimica è stata introdotta dal regolamento REACH per le sostanze immesse sul mercato in quantità pari o superiori a 10 t/anno. Dev'essere presentata per le nuove sostanze e, come nell'UE, fa parte dei documenti da trasmettere alle autorità. Le condizioni relative all’allestimento di una relazione sulla sicurezza chimica sono descritte nell’articolo 50a, il quale si riferisce all'allegato corrispondente del regolamento REACH per i dettagli dei criteri riguardanti la valutazione delle sostanze e l’elaborazione della relazione.

Capoverso 2 lettera d

Per le sostanze pericolose ma anche per le sostanze classificate come PBT o vPvB secondo la relazione sulla sicurezza chimica viene richiesta una scheda di dati di sicurezza. Questa esigenza, conforme al regolamento REACH, garantisce una migliore informazione dell'acquirente. Anche l’articolo 52 OPChim è modificato di conseguenza.

Capoverso 4

Le autorità devono poter esigere il rapporto d’esame completo, specialmente nel caso in cui il sommario esauriente d’esame trasmesso con la notifica non sia sufficientemente completo per valutare correttamente il risultato dell’esame. Il resto del capoverso viene ripreso dalla versione precedente dell’ordinanza.

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