Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
A seconda del risultato della valutazione della sicurezza chimica, il fabbricante deve adottare le misure necessarie affinché la sostanza non metta in pericolo l’essere umano o l’ambiente. Rinuncerà per esempio a utilizzare o proporre la sostanza per usi che implicano rischi troppo elevati.
Capoverso 2
Per ragguagliare l’utilizzatore a valle, le informazioni importanti contenute nella relazione chimica devono essere riportate nella scheda di dati di sicurezza. Sono interessate da questa disposizione unicamente le schede di dati di sicurezza delle sostanze pericolose o delle sostanze PBT o vPvB, in quanto la valutazione dell’esposizione e la caratterizzazione dei rischi è richiesta unicamente per queste sostanze.
Articolo 52
In linea con le nuove disposizioni UE, viene richiesta una scheda di dati di sicurezza anche per le sostanze PBT / vPvB e per i preparati contenenti una tale sostanza in concentrazioni > 0.1%.
Pur non essendo classificate come «pericolose» per l’ambiente, le sostanze identificate come PBT / vPvB rappresentano un rischio per l’ambiente e indirettamente per la salute umana. L’obbligo di redigere e di consegnare una scheda di dati di sicurezza per queste sostanze o preparati consente di gestire meglio i rischi legati a queste sostanze o preparati.
Una scheda di dati di sicurezza è richiesta anche nell’UE per le sostanze soggette all’obbligo di autorizzazione. Benché questa modifica dell’ordinanza non introduca un sistema di autorizzazione, le sostanze ufficialmente riconosciute come sottoposte ad autorizzazione nell'UE e pubblicate nell'allegato XIV del regolamento REACH dovranno essere parimenti munite di una scheda di dati di sicurezza.
Articolo 53 capoverso 1bis
L'entrata in vigore del regolamento GHS nell’UE è prevista per l’inizio del 2009. Per evitare nuovi ostacoli al commercio, la modifica della OPChim (art. 56a-56d) deve consentire di commercializzare in Svizzera sostanze e prodotti chimici classificati ed etichettati secondo questo nuovo sistema.
Analogamente a quanto avviene nell’UE, anche in Svizzera viene richiesta una scheda di dati di sicurezza per i prodotti già classificati ed etichettati secondo il regolamento GHS, che riporti sia la classificazione prevista dal GHS sia quella prevista ai sensi del diritto vigente. La scheda di dati di sicurezza consente così di garantire che gli obblighi connessi con le attuali norme di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici continuino ad essere rispettati (cfr. spiegazioni dell’art. 56e).
Articolo 54 capoverso 2
Adeguamento dei rimandi all’articolo 52 in seguito alle modifiche di questo articolo.
Capitolo 4a Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo il regolamento GHS
Disposizioni generali:
a) Possibilità di scelta: i fabbricanti (importatori inclusi) devono avere la possibilità di classificare, imballare ed etichettare tempestivamente le proprie sostanze e preparati in base ai criteri del
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