Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Articolo 43 capoversi 3 e 4

L’esperienza ha dimostrato che in questo caso è necessario precisare cosa può essere tutelato con la domanda di protezione del segreto della ricetta e che la domanda deve riferirsi a una determinata sostanza da dichiarare in un determinato preparato.

Articolo 44

L’esperienza insegna inoltre che per un’ elaborazione pertinente sono necessari altri dati. Per esempio è molto utile sapere se una simile domanda è già stata presentata e giudicata in uno Stato membro della CE.

Articolo 50a

Capoverso 1

Le condizioni alle quali dev’essere allestita una relazione sulla sicurezza chimica dipendono dalla sostanza in questione: tra le vecchie sostanze, sono assoggettate all’obbligo di stilare una relazione soltanto quelle immesse sul mercato in quanto tali. Di principio la quantità minima è di 10 tonnellate all’anno immesse sul mercato. Tuttavia, se la sostanza è fabbricata o importata in Svizzera e una parte è (ri)esportata verso lo SEE e per questo è necessario secundo regolamento REACH allestire una relazione sulla sicurezza chimica, è ragionevole pretendere che il fabbricante possa fornire anche questa relazione alle autorità elvetiche su domanda. Parimenti, se la sostanza è importata dallo SEE e il fabbricante o l’importatore di questa sostanza nello SEE è tenuto ad allestire una relazione sulla sicurezza chimica è ragionevole esigere che l'importatore svizzero possa procurarsi questa relazione anche se la quantità importata è inferiore a 10 tonnellate all'anno.

Nel caso di una nuova sostanza, le condizioni sono legate ai requisiti relativi alla sua notifica. Si tratta in particolare di sostanze commercializzate come tali, sotto forma di preparati o come componenti di un oggetto dal quale è destinata a essere liberata in condizioni di impiego normali. Anche la quantità è determinata secondo gli stessi criteri di quelli applicati per altri obblighi di notifica.

Capoverso 2

Le condizioni per l’allestimento della relazione sulla sicurezza chimica definite da questo articolo sono le stesse di quelle stabilite nel regolamento REACH. Vista la tecnicità e la complessità dei criteri di valutazione delle sostanze e di elaborazione della relazione della sicurezza chimica è necessario riferirsi all'allegato corrispondente del regolamento REACH.

Capoverso 3

Questo capoverso riguarda unicamente le sostanze contenute nei preparati, quindi, nella presente ordinanza, le nuove sostanze. I limiti di concentrazione al di sotto dei quali non è necessario procedere alla valutazione della sicurezza chimica sono gli stessi di quelli stabiliti nel regolamento REACH.

Capoverso 4

Questa disposizione è piuttosto generica. È completata dalle disposizioni degli articoli 57 e 58 già esistenti.

Articolo 50b

Capoverso 1

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