Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 22Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Numero 1 capoversi 2
In sintonia con le disposizioni dell'UE, se è disponibile una relazione sulla sicurezza chimica occorre menzionare in questo punto tutti gli impieghi identificati e pertinenti per il destinatario della scheda di dati di sicurezza.
Numeri 2 e 3
L’inversione dei capitoli 2 e 3 della scheda di dati di sicurezza è di fatto una conseguenza delle disposizioni del sistema GHS. Quest'inversione è già stata recepita nel nuovo regolamento REACH.
Numero 3 capoversi 2 e 3
Le sostanze PBT / vPvB costituiscono un pericolo per l'ambiente e devono essere dichiarate se sono contenute nella composizione di un preparato pericoloso o non pericoloso. In linea con le disposizioni dell’UE, il limite inferiore è dello 0.1% per sostanza.
Numero 8.1 capoverso 2
I valori DNEL (livelli derivati di nessun effetto) e PNEC (prevedibile concentrazione priva di effetti) sono parametri importanti rispetto all’esposizione di una sostanza chimica e devono pertanto essere indicati se sono stati determinati nell'ambito della stesura della relazione sulla sicurezza chimica.
Numero 8.2 capoverso 4
In questa parte della scheda di dati di sicurezza occorre indicare le misure di gestione dei rischi che consentono di controllare l’esposizione dell’ambiente, determinate nella relazione sulla sicurezza chimica.
Numero 11 capoverso 5
Al momento della stesura della relazione sulla sicurezza chimica, occorre procedere a una valutazione dettagliata dei pericoli per la salute. In questo capitolo della scheda di dati di sicurezza occorre riportare una sintesi di tale valutazione.
Numero 12 capoverso 2 lettera e
La valutazione delle proprietà PBT e vPvB è un punto importante della relazione sulla sicurezza chimica. Le sostanze identificate come tali saranno eventualmente sottoposte a restrizioni ai sensi del regolamento REACH. Il risultato di questa valutazione dev’essere riportato in questo capitolo della scheda di dati di sicurezza.
Allegato 3 Fascicolo tecnico
L’allegato 3 stabilisce i requisiti relativi al fascicolo tecnico da sottoporre al momento della prima notifica di una nuova sostanza nonché le informazioni supplementari richieste in caso di superamento di un quantitativo soglia. I requisiti sono gli stessi di quelli fissati per l’UE dal regolamento REACH.
Questo allegato non si applica alle nuove sostanze notificate nell’UE prima del 1° giugno 2008 (cfr. art. 18a).
Disposizioni generali
Capoverso 1
Pagina 22 / 23