Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Le date e i criteri corrispondenti sono gli stessi di quelli stabiliti nell’UE per la registrazione delle sostanze «vecchie».
Allegati
Allegato 1 Etichettatura di sostanze e preparati
Numero 2.5 capoverso 2
La formulazione vigente era fuorviante: si poteva infatti intendere che non andava indicata alcuna frase R se una delle condizioni elencate era adempiuta. Con la nuova formulazione si specifica che possono essere omesse unicamente le frasi R corrispondenti ai simboli di pericolo riportati.
Numero 3.4 capoverso 2
La formulazione vigente era fuorviante: si poteva infatti intendere che non andava indicata alcuna frase S se una delle condizioni elencate era adempiuta. Con la nuova formulazione si specifica che possono essere omesse unicamente le frasi S corrispondenti ai simboli di pericolo riportati.
Numero 6
Adeguamenti atti a migliorare la comprensione del testo
Allegato 2 Esigenze relative alla scheda di dati di sicurezza
Le modifiche introdotte nell’allegato 2 perseguono un’armonizzazione con i nuovi requisiti dell’UE concernenti la compilazione delle schede di dati di sicurezza nell’allegato II del regolamento REACH.
Disposizioni generali, capoverso 3
Gli scenari d’esposizione costituiscono un capitolo della relazione sulla sicurezza chimica delle sostanze classificate come pericolose o PBT / vPvB, e conformemente all’articolo 31 capoverso 7 del regolamento REACH questo capitolo dev’essere allegato alla scheda di dati di sicurezza.
Qualora, venga richiesta una relazione sulla sicurezza chimica conformemente all’articolo 50a, il fabbricante deve tenerne conto nell'elaborazione della scheda di dati di sicurezza. Per le sostanze e i preparati importati dall’SEE, è possibile che le schede di dati di sicurezza che accompagnano queste sostanze e preparati contengano elementi della relazione sulla sicurezza chimica, anche se l’importatore svizzero non può procurarsi la relazione in quanto tale.
Numero 1 lettere c e d
Armonizzazione con le disposizioni del regolamento REACH.
- Dev’essere indicato l’indirizzo di posta elettronica del responsabile dell’elaborazione della scheda di dati di sicurezza. Se questa è stata elaborata all’interno dell’SEE, è possibile indicare l’indirizzo di posta elettronica del responsabile residente in un Paese membro dell'SEE.
- È possibile che il numero telefonico di chiamata urgente del fabbricante sia disponibile soltanto durante gli orari di ufficio. In tal caso occorre precisare tali orari nella scheda di dati di sicurezza.
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