Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

b) gli elementi che travalicano i requisiti dell’attuale sistema CE non vengono implementati (p. es.

tossicità acuta, cat. 5), mentre

c) i requisiti fissati dall’attuale sistema CE che travalicano il quadro del GHS ONU vengono

mantenuti (p. es. etichettatura particolare secondo l'allegato II del regolamento GHS).

Con il ravvicinamento alle prescrizioni materiali del regolamento GHS s’intende garantire nel migliore dei modi il mantenimento dell’attuale livello di protezione.

Articolo 56b

Capoverso 1

Nel regolamento GHS tutti gli attori autorizzati a immettere sul mercato sostanze o preparati sono riuniti sotto il termine di «fornitori».

Fornitore (art. 2 par. 3; proposta di regolamento GHS della Commissione del 27.06.2007): fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza o una miscela.

[Attenzione: per utilizzatori a valle che immettono sul mercato s'intendono per esempio i reimportatori ai sensi delle definizioni dell'art. 3 par. 13 del regolamento REACH 1907/2006].

Secondo il regolamento GHS, i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele (preparati) prima di immetterli sul mercato (art. 4 par. 1). Anche i distributori devono attenersi a questa disposizione, qualora modifichino l’etichetta o l'imballaggio originale (art. 4 par. 4).

Ai sensi della OPChim, coloro che immettono sul mercato sostanze e preparati sono considerati fabbricanti (art. 2 cpv. 1 lett. c). Rientrano in questa categoria i fabbricanti, gli importatori (reimportatori inclusi) e i distributori che modificano l’etichetta o l’imballaggio originali. La OPChim considera inoltre fabbricanti i distributori che vendono un prodotto per un impiego diverso. Questa fattispecie può essere rilevante nella OPChim per gli adeguamenti della scheda di dati di sicurezza, ma non per la classificazione e l’etichettatura dei prodotti corrispondenti.

Capoverso 2

Nella proposta di regolamento GHS della Commissione del 27.06.2007 viene introdotto il termine «miscele» in sostituzione del termine «preparati» utilizzato finora dalla direttiva 1999/45/CE. Questa terminologia («miscele» anziché «preparati») è stata ripresa dal Sistema GHS3 dell’ONU.

Articolo 56c

Capoverso 1 lettera a

Per principio, il fornitore (fabbricante ai sensi dell’art. 56b cpv. 1 OPChim) è responsabile della classificazione delle sostanze e dei preparati secondo le disposizioni del titolo II del regolamento GHS. All’interno di questo titolo si rimanda in particolare all’allegato I, contenente i criteri armonizzati del GHS concordati a livello di Nazioni Unite.

Capoverso 1 lettera b

A livello europeo, le registrazioni concernenti le classificazioni e le caratterizzazioni armonizzate di determinate sostanze saranno menzionate d’ora innanzi nell'allegato VI parte 3 del regolamento GHS. Conformemente all’articolo 9 OPChim queste registrazioni armonizzate saranno vincolanti anche in

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