Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Capoverso 4

Una volta determinati gli esami da effettuare per il nuovo quantitativo soglia, è importante fissare delle scadenze ragionevoli entro le quali presentare i risultati degli esami alle autorità. Qualora la sostanza sia già stata valutata in seno all’UE e sia stato stabilito un calendario per gli esami supplementari, le autorità ne terranno ovviamente conto. Le autorità sorvegliano il rispetto del calendario stabilito.

Capoversi 3 e 5

Questi capoversi sono stati ripresi dalla versione precedente dell’ordinanza.

Articolo 61

Capoverso 1

Le sostanze o i preparati PBT o vPvB sono ritenuti preoccupanti e devono essere annunciati al momento dell'immissione sul mercato.

Capoverso 2

Con la modifica dell’articolo 39 capoverso 1 lettera b, l’importatore di una sostanza o di un preparato pericolosi può rinunciare a indicare sull’etichetta il proprio nome, indirizzo e numero di telefono, purché sia specificata l’identità del responsabile dell'immissione sul mercato nell'UE.

A queste condizioni, soltanto il registro delle sostanze chimiche consente di risalire al responsabile dell’immissione sul mercato in Svizzera. È quindi indispensabile che l’annuncio sia effettuato rapidamente, non appena la sostanza o il preparato sono immessi sul mercato, in particolare prima della loro consegna a terzi o del loro impiego in seno all’azienda.

Articolo 62

Per mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori, al momento dell'immissione sul mercato di nuove sostanze chimiche che non sottostanno più all’obbligo di notifica in seguito all’innalzamento della soglia di notifica di 10 kg/anno a 1000 kg/anno, si è deciso di sottoporre queste sostanze all’obbligo di annuncio.

Al momento dell’annuncio, il fabbricante è tenuto a fornire alle autorità tutte le informazioni di cui dispone sulle proprietà pericolose della sostanza, conformemente al nuovo articolo 65 capoverso 2.

L’annuncio dev’essere effettuato rapidamente, non appena la sostanza è immessa sul mercato. Questa non è tuttavia una condizione sine qua non. Le autorità non emettono decisioni e sono libere di valutare i dati forniti. In applicazione dell’articolo 17 capoverso 2 esse possono esigere che il dichiarante presenti determinati rapporti d’esame sulla sostanza, qualora le prime informazioni lascino supporre che questa possa costituire un pericolo.

Articolo 63

Capoverso 1

All’interno dell'UE, le sostanze particolarmente preoccupanti vengono registrate nell’Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV del regolamento REACH). L’impiego di queste sostanze in quanto tali, sottoforma di preparati o come componenti di un oggetto (art. 63a) è vietato, a

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