Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Articolo 65
Capoverso 2
Per consentire una prima stima della sostanza annunciata conformemente all’articolo 62, dev’essere fornito un certo numero d’informazioni alle autorità. Oltre ad alcuni elementi richiesti nell’articolo 64 capoverso 1, sono necessarie:
- una descrizione più particolareggiata dell’identificazione della sostanza, in particolare della sua formula strutturale, della sua purezza e delle sue impurezze,
- informazioni sugli impieghi previsti,
- informazioni sullo stato fisico della sostanza (solido, liquido, gassoso).
Al momento dell'annuncio devono inoltre essere annunciate tutte le informazioni disponibili, che il fabbricante può procurarsi in modo ragionevole, sulle proprietà pericolose e sugli scenari d’esposizione.
Articolo 76
Le sostanze classificate come PBT o vPvB nonché le sostanze che sottostanno all’obbligo di autorizzazione in seno all’UE rappresentano un pericolo particolarmente elevato per l'essere umano e l'ambiente. È quindi importante che siano trattate alla stessa stregua delle altre sostanze già definite particolarmente pericolose. Pertanto, questi preparati e sostanze vengono recepiti in questo articolo alle lettere b e c.
La presente modifica dell’ordinanza non può introdurre un sistema di autorizzazione simile a quello previsto dal regolamento REACH. A tale scopo sarebbe necessaria una revisione di legge. Nel frattempo, è importante evitare che sostanze sottoposte all'obbligo di autorizzazione nello SEE siano immesse sul mercato in Svizzera, in quanto tali, sotto forma di preparati oppure come componenti di oggetti (cfr. art. 80a) senza che l'utilizzatore sia espressamente informato dei rischi a cui si espone. L’obbligo di informare l’utilizzatore è menzionato negli articoli 78, 80 e 80a.
Articolo 78
Modifica conseguente alla revisione dell'articolo 76. L’esclusione del servisol è giustificata dalla necessità di garantire il dovere d’informazione al momento della consegna all’utilizzatore.
Articolo 80 capoverso. 1
Modifica conseguente alla revisione dell’articolo 76. Tenuto conto delle particolari proprietà di queste sostanze e di questi preparati, è importante che l’utilizzatore professionista sia informato anche dei provvedimenti da adottare in caso di manipolazione o di eliminazione.
Articolo 80a
Se un oggetto che contiene una sostanza chimica sottoposta all’obbligo di autorizzazione in seno all’UE è immesso in commercio in Svizzera, è importante che l’utilizzatore sia avvertito e informato sulle misure precauzionali da prendere affinché l'uso dell'oggetto o la sua eliminazione non metta in pericolo l’essere umano o l’ambiente. Anche nell’UE è richiesta un'informazione di questo genere.
Articolo 86 lettera e
Soppressione del rimando all’articolo 91 sul Centro d’informazione tossicologica, in seguito all’abrogazione di tale articolo. Nuova denominazione delle dichiarazioni doganali.
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