Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

fascicolo all'Agenzia europea per un quantitativo soglia superiore alla quantità immessa sul mercato in Svizzera, è ragionevole pretendere che il fabbricante svizzero utilizzi lo stesso fascicolo per la notifica in Svizzera. Se la quantità immessa sul mercato in Svizzera supera quella esportata nello SEE, la prima sarà determinante per il fascicolo di notifica.

• Lettera c: qualora una sostanza sia importata in Svizzera direttamente da un Paese non

appartenente allo SEE, viene presa in considerazione la totalità della quantità importata.

• Lettera d: qualora la sostanza sia dapprima importata nello SEE e in seguito una parte di essa sia

importata in Svizzera, è parimenti ragionevole ritenere che il notificante possa procurarsi il fascicolo trasmesso all’Agenzia europea dall’importatore con sede nello SEE. Se la stessa sostanza è importata da un’altra azienda nell'UE, non si può pretendere che il notificante entri in contatto con quest'altra azienda nello SEE.

La determinazione dei criteri di cui alle lettere a-d rappresenta tuttavia una soluzione meno severa rispetto ai criteri applicati conformemente al regolamento REACH. In effetti, se la sostanza è fabbricata in Svizzera, conta unicamente la quantità immessa sul mercato e non la quantità totale fabbricata, come succede invece con il regolamento REACH. Se la sostanza è totalmente esportata fuori dallo SEE, non è richiesta alcuna notifica in Svizzera. Negli altri casi, è richiesto unicamente il fascicolo trasmesso all'Agenzia europea.

Articolo 17

Capoverso 1 lettera b

In questo caso occorre precisare una situazione già esistente nella pratica. In seno all’UE esiste un elenco di sostanze che fino a una certa epoca venivano considerate polimeri ma che, non corrispondendo più alla definizione di polimeri introdotta con il 7° emendamento della direttiva 67/548/CEE, sono state designate con il termine di «No-Longer Polymer». Queste sostanze, non essendo incluse nel registro europeo delle sostanze chimiche in commercio (EINECS), per definizione sono considerate inesistenti. Secondo la vecchia legislazione europea, queste sostanze non sottostavano all’obbligo di notifica, come sancito dal «Manual of decision» dell’UE.

Capoverso 1 lettera c

Adeguamento della soglia di notifica (quantità determinante) a 1 t/anno, corrispondente alla soglia di registrazione conformemente al regolamento REACH. Le sostanze immesse sul mercato in quantità incluse tra 10 e 999 kg/anno, che in seguito a questa modifica non sottostanno più all’obbligo di notifica, soggiacciono a un obbligo di annuncio allargato (artt. 62 e 65 OPChim). In questo modo, le autorità sono al corrente delle nuove sostanze immesse sul mercato e hanno la possibilità di esigere informazioni supplementari su una sostanza, qualora lo ritengano necessario per garantire la protezione della salute o dell'ambiente.

Capoverso 1, vecchia lettera c

In seguito all’innalzamento della soglia di notifica, la vecchia lettera c è stata abrogata in quanto, conformemente alla nuova definizione, le sostanze immesse in commercio per scopi di ricerca e sviluppo scientifici non devono superare la soglia di 1000 kg/anno.

Capoverso 1 lettera d

Il termine concernente le sostanze immesse sul mercato per scopi di sviluppo orientati ai prodotti e ai processi è stato aumentato da 2 a 5 anni conformemente al regolamento REACH. In generale, questo

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