Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Svizzera (cfr. modifiche e rapporto esplicativo relativi all’ordinanza del DFI concernente la classificazione e la caratterizzazione delle sostanze). Tale allegato contiene registrazioni armonizzate (classificazioni ufficiali) per determinate sostanze. Nell’allegato VI parte 3 del regolamento GHS viene riprodotto l’attuale allegato I della direttiva 67/548/CEE e vengono elencate le rispettive classificazioni per queste sostanze ai sensi del GHS. Oggi queste sostanze sono praticamente tutte classificate completamente (tranne le sostanze H), ma in futuro saranno sottoposti a registrazione armonizzata nell'allegato VI parte 3 soltanto determinati proprietà (classi di pericolo) delle sostanze (proprietà cancerogene, mutagene, tossiche per il sistema riproduttivo, sensibilizzanti per inalazione nonché, in singoli casi, altre classi di pericolo su richiesta motivata). Per tutte le altre classi di pericolo di sostanze appena introdotte, il fornitore deve provvedere di propria iniziativa alla classificazione conformemente al titolo II. Questa procedura viene descritta nell’articolo 4 paragrafo 6 (titolo 1) del regolamento GHS.

Capoverso 2

L’allegato VII contiene una tabella di conversione, che dovrebbe semplificare la classificazione secondo il regolamento GHS di sostanze o preparati (miscele) che erano stati classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE. Questa tabella può essere utilizzata solo limitatamente per classi di pericolo i cui criteri di classificazione variano rispetto al sistema attuale (p. es. tossicità acuta). Nei casi nei quali non è possibile effettuare una vera e propria conversione, occorre procedere a una classificazione avvalendosi dei dati e delle informazioni disponibili ai sensi del titolo II del regolamento GHS.

La tabella di conversione può essere applicata alle sostanze riportate nell’allegato VI parte 3 del regolamento GHS unicamente per le classi di pericolo che non soggiacciono alla registrazione armonizzata di cui all'allegato VI parte 3.

La tabella di conversione di cui all’allegato VII può essere utilizzata unicamente per i preparati che sono stati classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE, ovvero se sono disponibili dati relativi al preparato.

La tabella di conversione di cui all’allegato VII non può invece essere utilizzata per i preparati che sono stati classificati conformemente alla classificazione e alla concentrazione delle loro componenti (metodo di calcolo secondo la direttiva 1999/45/CE o gli artt. 12 cpv. 1 e 13 cpv. 1 lett. a OPChim). Essendo stati modificati i valori limite di concentrazione in alcune classi di pericolo, le classificazioni risulterebbero falsate (in genere meno severe).

Capoverso 3

Cfr. spiegazioni dell’articolo 53 capoverso 1bis

Articolo 56d

Nella sistematica della OPChim l'imballaggio precede l’etichettatura, nel regolamento GHS è il contrario.

Capoverso 1

I fabbricanti che, ai sensi dell’articolo 56a, classificano già le sostanze o i preparati secondo i criteri del regolamento GHS, devono fare lo stesso anche per l’etichettatura e l’imballaggio. Per l'etichettatura e l'imballaggio ai sensi del regolamento GHS sono determinanti i titoli III e IV, i quali fanno riferimento ai rispettivi allegati contenenti i simboli per la comunicazione dei pericoli (pittogrammi, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza, ecc.) e in particolare ai requisiti di etichettatura di cui all'allegato II e di imballaggio (chiusure di sicurezza per bambini e indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto) recepiti dall'attuale sistema CE.

Gli articoli 39-50 e l’allegato 1 dell'OPChim non sono applicabili alle sostanze e ai preparati classificati ai sensi dell’articolo 56a, ad eccezione dei requisiti di cui al capoverso 2.

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