Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Articolo 8 capoverso 2 lettera b

Adeguamento del rimando in seguito alla modifica dell'articolo 18.

Articolo 16

Capoverso 1

In linea con il regolamento REACH, una nuova sostanza contenuta in un oggetto soggiace all’obbligo di notifica se la sostanza è «destinata a essere liberata in condizioni di impiego normali». Questa modifica è inoltre necessaria in seguito all’adeguamento della definizione di preparato.

Capoverso 2

Analogamente alla legislazione europea, le autorità hanno la possibilità di esigere la notifica di una nuova sostanza contenuta in un oggetto se hanno motivi di ritenere che tale sostanza possa essere liberata dall’oggetto (p. es. per migrazione).

Articolo 16a

Secondo il regolamento REACH, la quantità determinante per l’obbligo di registrare una sostanza nonché per il contenuto del fascicolo tecnico da sottoporre all’Agenzia europea per le sostanze chimiche è:

- se la sostanza è fabbricata nell’UE: la quantità fabbricata nell’UE da un determinato fabbricante;

- se la sostanza è importata: la quantità importata da un determinato importatore.

Osservazioni: benché il regolamento REACH menzioni la quantità di sostanze fabbricate o importate nella «Comunità», i Paesi dello Spazio economico europeo (SEE) recependo il REACH nel proprio accordo estenderanno di fatto il suo ambito di applicazione allo SEE. Per questo motivo, l'articolo 16a e altri articoli di questa ordinanza fanno riferimento allo SEE e non all'UE.

Considerate le enormi differenze di dimensioni esistenti tra i mercati, l'applicazione degli stessi valori soglia in Svizzera e nello SEE (1, 10, 100, 1000 t/anno) presuppone un adeguamento della modalità di calcolo della quantità di sostanza. La soluzione prevista nella versione originale della OPChim, basata sulla quantità totale di sostanze commercializzate in Svizzera e nello SEE, non è più applicabile con il regolamento REACH.

È stato quindi deciso di definire, in un articolo separato, la quantità da considerare in funzione della situazione specifica della sostanza, in particolare a seconda del luogo in cui è stata prodotta. Lo scopo è di ottenere le stesse informazioni fornite alle autorità europee qualora, per una determinata sostanza, il fabbricante o l’importatore europeo abbia trasmesso un fascicolo all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Negli altri casi, si tiene conto della quantità immessa sul mercato in Svizzera. Pertanto:

• Lettera a: qualora il notificante svizzero si procuri la sostanza presso un fabbricante o un

intermediario situato nello SEE, è ragionevole ritenere che il notificante possa procurarsi attraverso il suo fornitore il fascicolo trasmesso all'Agenzia europea. I parametri contenuti in questo fascicolo corrisponderanno in generale a un valore soglia superiore alla quantità importata in Svizzera.

• Lettera b: qualora la sostanza sia fabbricata in Svizzera, la quantità esportata fuori dallo SEE non

è presa in considerazione. Se la sostanza è esportata nello SEE ed è stato trasmesso un

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