Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Commenti alle singole modifiche
Articolo 1 capoverso 5 lettera b
Correzione della designazione del controllo doganale (soltanto in tedesco).
Articolo 2
Capoverso 1 lettera b
Rispetto alla direttiva europea 1999/45/CE, la definizione di preparato era stata completata con la dicitura «prodotto il cui impiego conforme allo scopo implica l’emissione o il prelievo di sostanze o preparati in esso contenuti». Benché in linea con le decisioni della Commissione europea pubblicate nel «Manual of decision», questo complemento può essere interpretato come un’esigenza diversa rispetto alla legislazione europea.
Per motivi di armonizzazione, la definizione di preparato è stata stralciata dalla OPChim in quanto, senza il complemento summenzionato, è già contemplata dall'articolo 4 della legge sui prodotti chimici (LPChim). Questa modifica non ha alcun effetto su altri articoli dell’ordinanza.
Capoverso 2 lettera a
In seguito alla modifica del capoverso 1 lettera b, l’ultima frase riguardante la definizione di oggetto risulta obsoleta.
Capoverso 2 lettere h e i
Armonizzazione della definizione di ricerca e sviluppo con la nuova definizione del regolamento REACH. Questa nuova definizione è un po’ più dettagliata della precedente. Nel caso di ricerca e sviluppo scientifici, la definizione introduce il limite di una tonnellata all’anno, che costituiva già il valore soglia nella versione precedente dell’ordinanza.
Capoverso 2 lettera j
Definizione di una nuova nozione. I sommari esaurienti d’esame sono una componente importante del fascicolo di notifica delle nuove sostanze. Essi sostituiscono i rapporti d’esame completi e, se ben preparati, facilitano la valutazione dei risultati. Se non lo sono, le autorità hanno la possibilità di esigere una copia del fascicolo completo.
Capoverso 4
Con la nuova opzione prevista dagli articoli 56a, 56c e 56d di classificare, imballare ed etichettare sostanze e preparati in base al regolamento GHS, in questa ordinanza sono impiegati termini che non vengono approfonditi. Per esempio nell’articolo 56d capoverso 3 compare all'improvviso la nozione di “categorie di pericolo", senza che il contenuto di questa nozione elementare per la classificazione e l’etichettatura venga illustrato. Per questa ragione, per l'impiego dei termini di cui agli articoli 56a, 56c e 56d il presente capoverso rimanda i soggetti di diritto al regolamento GHS.
Articolo 3
Adeguamento della nota a piè di pagina in seguito alla modifica della direttiva 67/548.
Pagina 3 / 23