Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Articolo 18a
Nell’UE, le sostanze notificate in virtù della vecchia legislazione sono considerate registrate secondo il regolamento REACH. È necessario introdurre una clausola speciale per la prima notifica in Svizzera di queste sostanze.
Capoverso 1
È opportuno accettare il fascicolo di notifica preparato secondo la vecchia legislazione europea per non creare lavoro amministrativo inutile al notificante. Deve inoltre essere annunciato il numero di notifica nell’UE. Benché la vecchia legislazione non esigesse la presentazione di un rapporto sulla valutazione dei rischi, alla notifica veniva spesso allegata una proposta di tale rapporto. Poiché questo documento contiene informazioni importanti sulle misure di riduzione dei rischi, il notificante deve fare in modo di procurarselo e di presentarlo insieme alla notifica.
Capoverso 2
Se, tra il momento della notifica nell’UE e la notifica in Svizzera, la quantità immessa sul mercato ha superato una nuova soglia (10, 100, 1000 t/anno), il notificante deve completare il fascicolo originale con le informazioni corrispondenti ai nuovi requisiti del quantitativo soglia in questione.
Capoverso 3
Testo ripreso dal vecchio articolo 19.
Articolo 19 abrogato
Adesso il fascicolo tecnico è definito nell’articolo 18.
Articolo 22 capoverso 2 lettera a
Adeguamento del rimando in seguito alla modifica dell'articolo 18.
Articolo 25
Adeguamento del testo a quello dell’articolo 16.
Articolo 26 capoverso 3
Questo capoverso è abrogato in quanto si riferisce a un allegato abrogato della direttiva 67/548/CEE.
Articolo 31 capoverso 2
Adeguamento dei criteri in seguito ai nuovi requisiti del fascicolo tecnico definiti nell’articolo 18 e della situazione descritta all’articolo 18a sulle sostanze notificate nell’UE ai sensi della vecchia legislazione.
Articolo 34
Capoverso 1
Conformemente alla direttiva 2006/121/CE, l’allegato V della direttiva 67/548/CEE è abrogato a decorrere dal 1° giugno 2008. L'allegato V che menziona i metodi di test che servono a determinare le proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche ammesse nell’UE, dev’essere sostituito da un regolamento della Commissione, conformemente all’articolo 13 paragrafo 3 REACH. Dato che
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