Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Articolo 6a
Il regolamento REACH introduce una nuova proprietà problematica che prende in considerazione le caratteristiche di persistenza, bioaccumulo e tossicità delle sostanze. I criteri sono definiti nell'allegato XIII del regolamento REACH e, in funzione delle sue caratteristiche, la sostanza può essere considerata persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB).
Questa proprietà, che non è classificata come pericolosa per la salute o per l’ambiente, dev’essere determinata nell’UE al momento della stesura della relazione sulla sicurezza chimica (sostanze immesse sul mercato in quantità > 10 t/anno). Le sostanze classificate come PBT o vPvB non sottostanno a un’etichettatura particolare. Per queste sostanze utilizzate in quanto tali o come componenti di preparati in concentrazione > 0,1% è però richiesta una scheda di dati di sicurezza. Le sostanze PBT e vPvB potranno essere sottoposte ad autorizzazione in seno all’UE.
Le proprietà PBT e vPvB e le conseguenze che ne derivano sono recepite nella presente modifica della OPChim per adeguare il livello di protezione della salute e dell’ambiente all’evoluzione su scala europea.
Articolo 7
Capoverso 1
La nozione di relazione sulla sicurezza chimica e la valutazione della sicurezza chimica sulla quale si basa la relazione è stata introdotta dal regolamento REACH. Le disposizioni del REACH che concernono la valutazione della sicurezza chimica concretizzano l’obbligo di «verificare se le sostanze o i preparati possono mettere in pericolo la vita o la salute dell’essere umano o l’ambiente» già contemplato dalle precedenti versioni della OPChim.
La relazione sulla sicurezza chimica è uno strumento che consente di migliorare sensibilmente il controllo e la gestione dei rischi legati all’impiego di sostanze chimiche. Il fatto di redigere una relazione sulla sicurezza chimica esige dal fabbricante una valutazione della probabile esposizione dell'essere umano e dell'ambiente in funzione degli impieghi per i quali la sostanza è immessa sul mercato. Questa modifica della OPChim non introduce tuttavia alcun obbligo di procedere a esami supplementari sulle vecchie sostanze.
Per concretizzare i requisiti concernenti la valutazione della sicurezza chimica e la stesura della relazione sulla sicurezza chimica viene introdotta nell’ordinanza una nuova sezione 2a del capitolo 4, proprio prima delle disposizioni relative alla scheda di dati di sicurezza.
Capoverso 1bis
Tra i doveri fondamentali del controllo autonomo appare subito chiaro che viene introdotta una nuova possibilità di classificare i prodotti chimici e successivamente di etichettarli e imballarli in base ai requisiti del regolamento GHS (cfr. spiegazioni dell’art. 56a-56e).
Capoverso 2
Dato che le sostanze PBT o vPvB non sono classificate come «pericolose», è necessario introdurre questa proprietà nel presente capoverso.
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