Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 23Fedlex · Rapporto esplicativo

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Con il recepimento nell’ordinanza del contenuto dell’allegato VI del regolamento REACH, alcune espressioni devono essere adeguate alla legislazione elvetica. Nell’UE il fascicolo tecnico sarà presentato mediante modulo elettronico (internet o altro supporto) e i dati saranno successivamente registrati nell’applicazione informatica IUCLID. I titoli dei campi del modulo utilizzati nell’UE possono differire lievemente dalle espressioni menzionate nell'allegato 3 dell'ordinanza.

Capoverso 2

Alcune informazioni dipendono dalla quantità di sostanza secondo i criteri fissati dall’articolo 16a.

In generale, quanto maggiore è la quantità di sostanza fabbricata o importata, tanto più elevati sono i requisiti del fascicolo tecnico. Come in altri articoli dell'ordinanza, per la notifica in Svizzera occorre considerare la quantità determinante di sostanza secondo i criteri fissati dall’articolo 16a.

Numeri 1-10

Il contenuto del fascicolo tecnico è identico a quello definito dal regolamento REACH, in funzione della quantità di sostanza presa in considerazione.

I requisiti di base del fascicolo tecnico secondo il regolamento REACH sono fissati nel suo allegato VI. Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche completano le informazioni di base, in funzione delle quantità di sostanza immesse sul mercato. Queste informazioni sono definite negli allegati VII-X del regolamento REACH.

Dato che il testo dell’allegato VI REACH comporta diversi rimandi ad articoli dello stesso regolamento, per facilitare la lettura del testo si è deciso di riprendere esplicitamente nell'allegato 3 dell'ordinanza il contenuto dell'allegato VI di REACH e di rimandare agli allegati VII-X di REACH per i requisiti tecnici e particolareggiati delle proprietà fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

I criteri che consentono di rinunciare a determinati studi sono definiti proprio come nel regolamento REACH.

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