Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Diverse disposizioni comportano obblighi successivi connessi con la classificazione o l’etichettatura di prodotti chimici anche per il diritto svizzero: per esempio le disposizioni concernenti la consegna, l’obbligo di notifica o la necessità di possedere conoscenze specifiche. L’adeguamento di queste disposizioni ai criteri GHS non è oggetto di questa revisione. Per i motivi summenzionati, esso dovrà avvenire in un secondo tempo anche in Svizzera. Per i prodotti chimici già classificati ed etichettati ai sensi del regolamento GHS in virtù degli articoli 56a e 56d, riguardo agli eventuali obblighi successivi continuano pertanto ad essere determinanti la classificazione o l'etichettatura vigenti. L’attuale classificazione ai sensi degli articoli 8 e 10-15 OPChim dev’essere contenuta nella scheda di dati di sicurezza (cfr. spiegazioni dell'art. 53 cpv. 1bis). Analogamente a quanto avviene nell’UE, l’etichettatura vigente non dovrà invece essere riportata nella scheda di dati di sicurezza (presentazione eurocompatibile dei requisiti). Essa può essere ricostituita anche in futuro sulla base della classificazione di cui all’allegato 1 numeri 1-3 OPChim. Le autorità prevedono inoltre di mettere a disposizione dei soggetti di diritto strumenti ausiliari, che consentano un'attribuzione diretta dell’etichettatura in base alla vigente classificazione contenuta nella scheda di dati di sicurezza.
Articolo 59
Capoverso 1 lettera a
Adeguamento del testo alla modifica dell’articolo 18.
Capoverso 1 lettera b
Conformemente alle disposizioni del regolamento REACH, qualora un quantitativo soglia sia superato, il notificante di una nuova sostanza deve informare senza indugio le autorità degli esami supplementari che pensa di dover effettuare in base ai requisiti menzionati nell'articolo 60 OPChim. Come per la notifica, questo processo si prefigge di evitare la ripetizione degli studi, specialmente sui vertebrati.
Capoverso 1 lettera f
Abrogato, perché il contenuto di questa lettera figura già nella lettera a.
Capoverso 1 lettere g e h
Adeguamento del rimando in funzione della modifica dell’articolo 18.
Articolo 60
Capoverso 1
Se un quantitativo soglia viene superato, sono richieste nuove informazioni sulle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche. A partire da 10 t/anno (prima soglia dopo quella di notifica) è richiesta una relazione sulla sicurezza chimica. A ogni nuova soglia, dev’essere allestita una nuova versione della relazione sulla sicurezza chimica al fine d’integrarvi nuove informazioni sulle proprietà della sostanza.
Capoverso 2
Come menzionato nell'articolo 59, il notificante deve informare le autorità degli esami che intende effettuare per rispondere ai requisiti di cui al capoverso 1. Secondo un procedimento simile a quello della prima notifica, in particolare secondo i criteri fissati dagli articoli 23 e 24, le autorità verificano se alcuni esami sono già disponibili. Esse comunicano al notificante di quali esami può disporre e quali deve eseguire.
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