Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Articolo 87 capoverso 2bis
Con l’introduzione di questo capoverso, si stabilisce quali dati debbano essere resi accessibili alle autorità incaricate dell'esecuzione di questa ordinanza nell’ambito di una procedura di richiamo automatizzata (non sono ovviamente oggetto di questa disposizione i dati confidenziali di cui al capoverso 4). Sono parimenti menzionate le autorità autorizzate a ricorrere a tale procedura di richiamo. Con questa norma, si risponde, anche se in ritardo, all'obbligo sancito dall'articolo 45 capoverso 5 LPChim.
Articolo 91 abrogato
Attualmente, il Centro svizzero d’informazione tossicologica funge da servizio d’informazione nei casi di intossicazioni ai sensi dell’articolo 91 OPChim. Dovrebbe rimanere così anche in futuro, ma per motivi di flessibilità, questa collaborazione, intesa come lo scorporo di compiti di diritto pubblico, non verrà più disciplinata a livello di ordinanza. La possibilità di scorporare questi compiti è sancità in modo sufficientemente chiaro dall’articolo 30 LPChim.
Articolo 94 capoverso 2 lettera e
Con il regolamento REACH saranno preparati fascicoli per la registrazione delle vecchie sostanze nell’UE. Benché una parte delle informazioni verrà resa pubblica, alcune informazioni più specifiche resteranno nelle mani del fabbricante e dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. In caso di riesame di una sostanza, questo fascicolo potrà essere chiesto al fabbricante svizzero, qualora questi possa acquisirlo con un onere sopportabile.
Articolo 95
Capoverso. 1 lettera b
Nel caso di vecchie sostanze non è necessario consegnare sistematicamente alle autorità la relazione sulla sicurezza chimica, che deve essere allestita ai sensi dell’articolo 50a. Le autorità potranno tuttavia esigerla nel corso della verifica del controllo autonomo.
Capoverso 3
Per valutare il controllo autonomo, le autorità devono poter esigere dal fabbricante tutti i documenti disponibili anche se non sussistono dubbi particolari sulla valutazione o la classificazione del prodotto. Per esempio nel caso di una campagna su un tipo particolare di prodotti (p. es. prodotti di pulizia) questi dati sono necessari per valutare i campioni prelevati sul mercato.
La relazione sulla sicurezza chimica nel controllo autonomo può essere richiesta se le condizioni del suo allestimento sono soddisfatte al momento della verifica del controllo autonomo.
Articolo 110b
La stesura di una relazione sulla sicurezza chimica per determinate vecchie sostanze, conformemente alle disposizioni dell’articolo 50a esige conoscenze particolari su queste sostanze. REACH fissa un calendario per l’ottenimento di tali conoscenze e la stesura di una relazione sulla sicurezza chimica. Le misure transitorie stabilite in questo articolo devono consentire, nella maggioranza dei casi, di esigere una relazione sulla sicurezza chimica in Svizzera qualora essa sia già stata richiesta nell'UE.
Pagina 20 / 23