Rapporto OPChim
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 18Fedlex · Rapporto esplicativo
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
meno che la Commissione non ne abbia autorizzato, su domanda del fabbricante, dell’importatore o dell’utilizzatore a valle, l’immissione sul mercato per un impiego specifico.
Non dovrebbero essere immesse sul mercato svizzero per impieghi a lungo termine le sostanze che sono state proibite in seno all'UE per motivi di protezione delle persone e dell’ambiente. Questo aspetto potrà tuttavia essere garantito in maniera generale unicamente attraverso un ampio adeguamento del diritto elvetico al REACH e la cooperazione con l'UE per la sua applicazione. Un obbligo di annunciare preparati e oggetti che contengono una sostanza soggetta a obbligo di autorizzazione e di dichiarare le sostanze sottoposte a tale obbligo (art. 64 cpv. 2) consentirebbe però all’autorità d’esecuzione di accertare caso per caso la necessità di introdurre in Svizzera una limitazione o un divieto.
Capoverso 2
Con la modifica dell’articolo 39, i preparati non classificati come pericolosi e quelli che non presentano pericoli particolari ai sensi del numero 5 dell'allegato 1, non sottostanno a requisiti di etichettatura particolari. Non è necessario riportare il nome del fabbricante sull'etichetta.
A queste condizioni, soltanto il registro delle sostanze chimiche consente di risalire al responsabile dell’immissione sul mercato in Svizzera. È quindi indispensabile che l’annuncio sia effettuato rapidamente, non appena la sostanza o il preparato sono immessi sul mercato, in particolare prima della loro consegna a terzi o del loro impiego in seno all’azienda.
Articolo 63a
Conformemente al controllo autonomo stabilito dalla legge sulla protezione dell'ambiente e precisato nell’articolo 7 capoverso 2, gli oggetti che contengono sostanze pericolose sottostanno a determinate condizioni in funzione della legislazione sui prodotti chimici.
Per le stesse ragioni di quelle menzionate per la modifica dell'articolo 63 capoverso 1, il fabbricante di oggetti che contengono almeno una sostanza sottoposta ad autorizzazione nell’UE soggiace all’obbligo di annuncio.
Articolo 64
Capoverso 1 lettera b
Spesso l’indicazione del nome commerciale di un preparato non basta ad identificare un prodotto in modo univoco. L’indicazione del nome del fabbricante è necessaria. In seguito alla modifica prevista all’articolo 39 occorre comunicare il nome del responsabile del prodotto nell'UE, qualora sull'etichetta compaia soltanto questo nome.
Capoverso 1 lettera c
Adeguamento in funzione della modifica dell’articolo 61 e adeguamento del rinvio in seguito alla modifica dell’articolo 40. Nuovo n. 5: se una sostanza è stata identificata come PBT o vPvB questa proprietà dev’essere comunicata separatamente in quanto non implica forzatamente un’etichettatura particolare.
Capoverso 1 lettere d ed e
Le sostanze sottoposte ad autorizzazione nell’UE devono essere identificate nell’obbligo d’annuncio fissato dagli articoli 63 e 63a. Si vedano le spiegazioni relative a questi articoli.
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