Rapporto OPChim

Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 23 pagine

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Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sanità pubblica UFSP

Unità di direzione protezione dei consumatori

Capoverso 2

Oltre ai requisiti del titolo III del regolamento GHS, l’etichettatura deve soddisfare le disposizioni dell'OPChim concernenti le lingue (art. 47 cpv. 1 e 3) e l'indicazione del fabbricante (art. 39 cpv. 1).

Capoverso 3

Accanto alle categorie di pericolo introdotte dal regolamento GHS, devono poter figurare sulle etichette di prodotti chimici ed essere accettate dalle autorità svizzere indicazioni corrette su altre categorie di pericolo riportate nel GHS ONU, e non ancora attuate all'interno della CE. Considerato che il livello di protezione è comunque garantito, in questi casi la modifica dell'etichettatura non sarebbe da giustificare. Il capoverso 3 riguarda attualmente le seguenti categorie di pericolo;

- liquidi infiammabili, categoria 4;

- tossicità acuta, categoria 5;

- irritazione cutanea, categoria 3;

- irritazione degli occhi, sottocategorie 2A e 2B;

- pericolo in caso di aspirazione, categoria 2;

- pericoloso per l'ambiente acquatico, categorie 2 e 3.

Capoverso 4

Conformemente all’articolo 56a, nel campo d’applicazione della OPChim il fabbricante può già procedere alla classificazione secondo le disposizioni del regolamento GHS e successivamente all'etichettatura e all’imballaggio conformemente alle stesse disposizioni (art. 56d cpv. 1).

Dato che al momento non è escluso che vengano integrati altri prodotti/sostanze chimiche nel campo d'applicazione del regolamento GHS UE, sarebbe opportuno garantire, mediante una disposizione a carattere molto generale, che anche i prodotti sottoposti all’obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento GHS, ma che non rientrano nel campo d'applicazione della OPChim, possano essere commercializzati in maniera corrispondente anche in Svizzera.

Articolo 56e

Osservazioni sul passaggio al nuovo sistema europeo: la proposta di regolamento GHS della Commissione del 27.06.2007 prevede che le sostanze e le miscele («preparati» secondo la terminologia attuale) siano classificate ed etichettate secondo i criteri GHS, le prime entro il 1° dicembre 2010 e le seconde entro il 1° giugno 2015. Fino alla scadenza del periodo transitorio fissato per le miscele saranno applicabili parallelamente il sistema CE vigente e il sistema GHS. Durante l’intera fase di transizione, la scheda di dati di sicurezza CE delle sostanze e dei preparati già riclassificati deve riportare in ogni caso oltre alla classificazione GHS anche la classificazione ai sensi dell’attuale sistema CE. In tal modo si vuole garantire che:

(i) gli obblighi successivi vigenti, connessi con la classificazione o l’etichettatura dei prodotti chimici («legislazione a valle»), continuino ad essere adempiuti fino alla conclusione della fase transitoria pluriennale in virtù dell'attuale classificazione e dell'etichettatura che ne risulta,

(ii) nonostante l'esistenza di due sistemi di classificazione, vengano evitati doppioni nell’applicazione degli obblighi successivi.

(iii) per l’adeguamento degli obblighi successivi al sistema GHS a livello europeo e in particolare negli Stati membri (prescrizioni d’uso, prescrizioni riferite alle persone) resti un margine di tempo sufficiente per discutere del contenuto delle modifiche da apportare. A questo scopo, gli interessati devono essere in grado di capire come classificare i loro prodotti in base al nuovo sistema GHS (molto probabilmente in alcune classi di pericolo i prodotti sottostaranno a una classificazione più severa a causa della riduzione dei valori limite di concentrazione delle sostanze).

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