Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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46 Soppressione della prescrizione straordinaria secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO
Il vigente termine straordinario di prescrizione secondo l’articolo 60 capoverso 2 CO tiene conto dei termini di prescrizione più lunghi previsti nel diritto penale; la proposta di sopprimerlo ha dato luogo a valutazioni controverse.
Una parte dei partecipanti ritiene che questa disposizione complichi ulteriormente il vigente diritto in materia di prescrizione e ne approva pertanto l’abrogazione (NE, OW; ASA, RoadCross, USAM, Fiduciari Suisse, UTP). Tenuto conto del lungo termine proposto per la prescrizione dei danni alle persone, RoadCross e TCS considerano l’abrogazione accettabile. L’applicazione pratica della disposizione è problematica e l’imprescrittibilità di diritto civile deve essere evitata in ogni caso (USAM, Fiduciari Suisse).
Altri partecipanti rifiutano l’abrogazione del termine straordinario di prescrizione (UDC; asbestopfer.ch, Centre patronal, IRV/VKF, Schleudertraumaverband, SUISA, Syna, UP; Honsell) e l’UDC chiede che l’articolo 130 AP-CO sia pertanto completato con una disposizione che riprenda la disposizione abrogata. Questo termine protegge la vittima e ha dato buoni risultati (asbestopfer.ch, Centre patronal), fermo restando che potrebbe eventualmente essere eliminato se il termine relativo di prescrizione fosse sempre interrotto da ogni atto delle autorità penali o da ogni atto loro rivolto (asbestopfer.ch, UP). Secondo IRV/VKF la disposizione è ampiamente accettata, continua a essere ragionevole e conforme all’ordinamento giuridico e le difficoltà esistenti vanno risolte mediante una normativa dettagliata (IRV/VKF). Honsell osserva che il trattamento sfavorevole dell’autore di un atto illecito è una prassi che risale al diritto romano.
Alla luce di questa situazione SUISA propone di riformulare la disposizione per evitare le attuali difficoltà pratiche e per ribadire l’idea di giustizia su cui essa si fonda («Se un procedimento penale è avviato prima della scadenza del termine di prescrizione o se il creditore ha sporto querela o una denuncia penale valida entro tale termine, la prescrizione sopravviene al più presto un anno dopo l’emanazione del decreto d’accusa o della sentenza di prima istanza o un’altra conclusione definitiva del procedimento.»; SUISA).
47 Nessuna revisione del debito solidale
La rinuncia a modificare le disposizioni sul debito solidale nell’ambito della presente revisione del diritto in materia di prescrizione è stata criticata da molti dei partecipanti che si sono espressi a tale riguardo.
UNIL deplora che con la rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale, è stata deliberatamente lasciata da parte una questione controversa. La deliberata rinuncia alla revisione delle regole sul debito solidale e sul regresso non convince SGHVR e Pichonnaz. L’ASA osserva che occorre per lo meno fissare il momento della decorrenza del termine per i diritti di regresso. Schleidertraumaverband e Syna chiedono che la nozione di solidarietà sia intesa sempre nel senso di solidarietà perfetta, poiché in caso contrario verrebbe meno lo scopo di garanzia. Pichonnaz propone di aggiungere un articolo 137a AP-CO o una disposizione che corrisponda all’articolo 878 capoverso 2 AP-CO («Il termine perentorio del regresso è interrotto da una comunicazione ai coobbligati.»).