Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/115: Revisione parziale del diritto delle obbligazioni (revisione del diritto di prescrizione) · 38 pagine
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USS rifiuta la proposta abrogazione dell’articolo 341 capoverso 2 CO perché questa regola svolge un ruolo fondamentale nella protezione del lavoratore. Di conseguenza, essendo relativamente imperativa, anche le disposizione sulla prescrizione dovrebbero figurare nell’elenco dell’articolo 362 CO.
USDCR e USCchiedono di continuare a disciplinare la prescrizione dell’azione per la consegna separatamente nell’articolo 315 AP-CO e sia fissata a un anno. Chiedono inoltre di adeguare i termini di prescrizione previsti nei vigenti articoli 591−593 CO, poiché le eccezioni previste in queste disposizioni non si giustificano, in particolare propongono la modifica del vigente termine di 5 anni secondo l’articolo 592 capoverso 2 CO.
62 Diritto di garanzia (art. 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO)
La revisione del diritto di garanzia proposta nell’avamprogetto modifica in parte le particolari regole sulla prescrizione contenute negli articoli 201, 210, 219 cpv. 3, 370 e 371 AP-CO ed è stata oggetto di diversi pareri approfonditi e controversi.
Numerosi partecipanti hanno rifiutato nel complesso o in gran parte, e a volte con veemenza, le modifiche proposte al fine di armonizzare i termini di prescrizione del diritto di garanzia con il diritto generale in materia di prescrizione, adducendo motivazioni diverse (VD, ZH, costruzionesvizzera, economiesuisse, Commercio Svizzera, holzbau schweiz, Isolsuisse, SSIC, USAM, ASIPG, USM/SMU, SUISA, suissetec, SWICO, SZFF, Uni FR, Fiduciari Suisse, USIE). Alcuni partecipanti hanno rifiutato le modifiche ritenendole superflue e ingiustificate (SUISA, SWICO, Uni FR). SWICO ha osservato che le disposizioni proposte nell’avamprogetto sono state formulate sulla scorta di ipotesi non pertinenti, sono lesive dell’economia e sono soltanto in parte compatibili con le direttive dell’Unione europea. Secondo numerosi partecipanti le modifiche compiute e le decisioni prese dal legislatore nell’ambito della revisione appena conclusa del diritto di garanzia7 vanno in ogni caso mantenute e non devono essere rimesse in forse dalla presente revisione (costruzionesvizzera, economiesuisse, SSIC, USAM, SIA, ASIPG, USM/SMU, Fiduciari Suisse, USIC). Questi e altri partecipanti sottolineano la necessità di coordinare tra loro le revisioni che si stanno attualmente svolgendo in parallelo in questo settore del diritto e deplorano il fatto che il progetto non ne abbia tenuto conto (PS; HEV, Isolsuisse, SSIC, USS, SIA, USM/SMU, suissetec, Uni GE, USIC). Le modifiche del diritto di garanzia decise in altri progetti devono essere integrate nel presente progetto, in particolare la nozione di opera immobiliare (PS; FRC, FHS, HEV, SKS, USM/SMU). VD ha rifiutato la revisione poichè ritiene che costituisca una profonda modifica del sistema. ZH ha deplorato che un termine relativo di prescrizione sarebbe fonte di incertezza del diritto, ragione per cui è preferibile un termine con riferimenti concreti; il rapporto tra termine di prescrizione e termine per l’avviso dei difetti dell’opera immobiliare è poco chiaro e va pertanto precisato. Numerosi partecipanti hanno criticato sotto il profilo sistematico le disposizioni proposte e i relativi commenti (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). SGHVR considera in particolare inaccettabili i termini di avviso dei difetti proposti nell’avamprogetto, che sono assoluti e non permettono pertanto alcuna proroga. Inoltre anche la normativa in materia di prescrizione dei crediti risultanti dai difetti manca di chiarezza ed è contraddittoria (SGHVR, SIA, Uni FR, Uni GE, USIC; Honsell). Secondo Uni FR la prescrizione dei danni derivanti dai difetti e dei danni indiretti provocati dai difetti deve essere oggetto di un disciplinamento uniforme. Honsell ha osservato che non è comprensibile che il termine per far valere le relative pretese rimanga di tre anni, quando il termine per dare avviso dei difetti è fissato a due anni. Uni FR e Uni GE hanno suggerito di migliorare la situazione del committente modificando la normativa attuale
7 FF 2012 3063 (non ancora entrato in vigore)